Il nuovo Redditometro 2021

Il nuovo Redditometro dal 2021, una nuova follia

Come funziona e come difendersi, sarà necessario un contraddittorio preventivo obbligatorio.

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio.

Mentre la Germania diminuisce le tasse, l’Italia pensa agli accertamenti, il nuovo infernale sistema di accertamento basato su presunzioni e ricostruzione indiretta del reddito denominato Redditometro avrà le seguenti caratteristiche:  Il reddito complessivo verrà infatti determinato sommando cinque componenti formate dalle spese sostenute, da spese presunte su  incrementi patrimoniali realizzato nell’anno dal contribuente e dalla quota di risparmio accumulata. Dalle ultime notizie sembrerebbe che vogliano far ientarre anche le spese sanitarie in violazione della legge sulla privacy.

Se la somma di questi 5 elementi eccede almeno di un quinto quello dichiarato per l’annualità oggetto di verifica l’ufficio potrà procedere all’accertamento sintetico ai sensi dell’articolo del Dpr 600/73.

L’accertamento da Redditometro rientra tra gli accertamenti presuntivi, ossia basati su presunzioni semplici.

Le presunzioni sono disciplinate dall’art. 2729 del cc che recita quanto segue: Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice [116 c.p.c.], il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni [2721, 2722]

Nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale come disposto dall’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Come si suol dire iniziamo bene!!

La presunzione deve avere le caratteristiche della gravità precisione e concordanza, si tratta di una operazione logica in base alla quale da un fatto noto (provato, notorio oppure non contestato) si giunge a provare il fatti ignoto.

Da qui l’esigenza di contestare il fatto noto, in modo da non renderlo non contestato.

La Corte Costituzionale con la sentenza n.109/2007 stabilì che l’art, 2697 cc (chi vanta un diritto lo deve provare) si applica anche al processo tributario e quindi tocca al fisco provare l’evasione.

La prova si distingue in prova storica e prova critica (quest’ultima è la presunzione)

Quindi se l’onere della prova è a carico dell’amministrazione finanziaria, bisogna definire il concetto di prova. Se per prova s’intende un semplice strumento di convincimento allora la presunzione può essere validamente utilizzata, ma non senza sacrificare spesso il contribuente non diligente.

La presunzione con i dovuti requisiti inverte l’onere della prova a carico del contribuente, che spesso nella non accorta previsione degli eventi non si è premunito della documentazione probatoria necessaria e quindi costretto a pagare su una somma che non costituisce reddito. Molto spesso dare la prova negativa è diabolico, come dicevamo i romani Onus probandi incubit actori.

La presunzione fiscale è purtroppo assistita da un pregiudizio ideologico partorito dalla convinzione che siamo tutti evasori specialmente se titolari di partita iva, rendendo difficile la difesa del contribuente soggetto ad accertamenti presuntivi.

Per quale motivo dovrebbe essere più probabile il fatto narrato rispetto a quello dedotto da presunzioni senza alcun supporto probatorio?

L’istruttoria del fisco deve essere rispettosa dei principi di capacità contributiva (art. 53 C.) di ragionevolezza (art. 24 e 111 C.) e all’imparzialità (art.97 C.)

Spesso l’accertamento si conclude con una sanzione che va dal 120 al 240%, con evidente sproporzionalità e irragionevolezza, che nessun giudice vuole fa rilevare, proprio per i preconcetti ideologici.

L’accertamento da redditometro, trova il suo fondamento nell’art. 38 del Dpr 600/73 che stabilisce che è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma, ponendo l’onere della prova a carico del contribuente. La determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

L’accertamento sintetico disciplinato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, tende a determinare, attraverso l’utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo presunto del contribuente mediante i c.d. elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali. la presunzione semplice non basta a sorreggere un accertamento,  ma necessita di un quid pluris in più

L’accertamento sintetico realizzato mediante c.d. redditometro ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, determina redditi di capitali diversi da quelli derivanti da lavoro autonomo e da impresa, salvo prova contraria.

Quindi il contribuente oltre a non provare di aver prodotto reddito, nel caso dovrà anche provare la natura diversa da quella di capitale sussistendo una presunzione di reddito di capitale.

Sulla base di quanto disposto nell’articolo 4 del decreto attuativo (che dovrà essere attentamente vagliato per scorgere un eccesso di delega come avvenuto per il decreto 24/12/2012) il contribuente potrà infatti sempre dimostrare:

  1. a) che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente; Ad esempio che l’acquisto dell’autovettura è avvenuto con finanziamento, oppure l’acquisto dell’immobile con Mutuo. Su questa questione vorrei ricordare che non è necessario fornire le informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria il comma quarto dell’articolo 6 della legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente – che recita come «Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa». Oppure il contribuente può ricorrere anche a dichiarazioni di terzi (parenti o amici), che dichiarano di aver finanziato il contribuente destinatario dell’accertamento redditometrico: Infatti in tema di accertamento cd. sintetico ex art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1972, il contribuente, può ricorrere anche alle dichiarazioni rese da terzi al di fuori del giudizio, aventi rilevanza meramente indiziaria, atteso che l’azione proposta davanti alla commissione tributaria è volta a dimostrare l’infondatezza della pretesa fiscale. ( civ. Sez. V Ord., 11-11-2020, n. 25414)
  2. b) che le spese attribuite hanno un diverso ammontare; Ad esempio la Maserati acquistata ha 10 anni ed ha un valore di gran lunga inferiore ad una nuova.
  3. c) che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti. (Esibendo gli accantonamenti o gli estratti conto dai quali si può rilevare l’accumulo protratto negli anni).

Per riuscire a dimostrare di aver spese meno rispetto a quanto desunto dalle suddette medie, il contribuente dovrebbe opporre tutti i documenti giustificativi di acquisto di alimenti e bevande sostenuti nell’anno. Ma ciò è fuori da ogni logica. Nessuno tiene la contabilità familiare in maniera così analitica e soprattutto, per tali tipologie di spese gli acquisti non sono documentati da fatture intestate al contribuente bensì da certificazioni fiscali anonime (scontrini).

Napoli,li 29/06/2021

Dott. Giuseppe Marino

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