Il Principio di Alternatività Iva Registro

Il Principio di Alternatività Iva Registro

 Riferimenti normativi: Art. 40, DPR 131/86, art. 35 35, comma 8, D.L. 223/2006 (Cessione di beni strumentali)

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione Ordinanza 6126/2021

La registrazione di atto di cessione immobiliare o un contratto di locazione, il cui corrispettivo è già soggetto a Iva, esclude l’applicazione dell’imposta di registro in misura percentuale, per cui si applicherà un imposta di registro  in misura fissa.

Il Principio di alternatività iva/Registro sancisce l’obbligo di assoggettare a tassazione un determinato atto soggetto a iva in misura fissa e non in misura percentuale.

Il principio è sancito nell’art. 40 del dpr 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico imposta di registro), il quale stabilisce che per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette all’Iva, l’imposta di registro si applica in misura fissa (e non con le aliquote previste dalla tariffa).

Per fare un esempio

Se un costruttore vende un appartamento, applicherà l’Iva (ad esempio il 22%,) e per la registrazione dell’atto di compravendita pagherà l’imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro.

Se un privato vende un appartamento, non applicherà l’Iva e per la registrazione dell’atto di compravendita pagherà l’imposta di registro in misura percentuale.

L’articolo 40 stabilisce inoltre che, si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto (e conseguentemente non sono sottoposte all’imposta proporzionale di registro) anche per i seguenti operazioni anche se materialmente non soggette a Iva (Funzione giuridica):

  1. a) le cessioni e prestazioni per le quali l’Iva non è dovuta a norma dell’art. 7 del dpr n. 633/72, ossia le operazioni non territoriali agli effetti dell’imposta;
  2. b) le operazioni non imponibili (esportazioni, ecc.);
  3. c) le operazioni esenti, eccettuate quelle previste dall’art. 10, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies), dpr n. 633/72.

Ai fini dei contratti di Locazione l’articolo 40 D.P.R. n. 131/1986, al comma 1  sancisce il principio di alternatività Iva-registro, in virtù del quale l’imposta di registro si applica in misura fissa alle operazioni soggette ad Iva; al comma 1-bis esclude l’alternatività in relazione alle locazioni riguardanti immobili strumentali, le quali scontano l’imposta di registro proporzionale anche se assoggettate ad Iva.

Fate molta attenzione però agli acconti!!  La Cassazione con l’ordinanza 6126/2021 chiarisce la differenza del presupposto impositivo tra IVA ed imposta di registro.

Intervenendo a decidere nel merito, la Cassazione ritiene corretta l’applicazione dell’imposta di registro, a nulla rilevando che il pagamento degli acconti sia stato assoggettato ad IVA.

Infatti, quest’ultima trova il suo fatto generatore nel versamento del corrispettivo e non nelle formalità connesse alla cessione, che, invece, rilevano per l’imposta di registro.

Il fatto che il medesimo atto di cessione sia stato assoggettato ad IVA (spontaneamente dalle parti) e ad imposta di registro (dall’Agenzia delle Entrate) non viola né il principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro, né il divieto di doppia imposizione.

Secondo la Cassazione, il contribuente ha l’obbligo di corrispondere il tributo previsto dalla legge (imposta di registro) e non quello scelto in base a considerazioni soggettive, potendo chiedere il rimborso dell’IVA erroneamente versata.

Napoli, 01/11/2021

Dott. Giuseppe Marino

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