La Notificazione degli atti tributari agli eredi del contribuente deceduto

La Notificazione degli atti tributari agli eredi del contribuente deceduto (De Cujus)

In base alle norme del nostro ordinamento, gli atti vanno notificati entro un anno dalla morte del contribuente, con notificazione agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto. Quindi entro un anno se il Sig. Mario Rossi è deceduto, l’atto tributario va intestato a Eredi Mario Rossi, al suo indirizzo ultimo di residenza.

Passato l’anno, gli atti vanno notificati a tutti gli eredi singolarmente presso i corrispettivi domicili.

Se entro l’anno gli eredi hanno fatto la comunicazione all’agenzia delle entrate del loro status di eredi, l’obbligo di notificare ad ogni singolo erede scatta trascorsi 30 gg dalla notificazione.

Il Primo problema da porsi è se la presentazione della denuncia di successione costituisce comunicazione, a mio avviso la risposta è positiva. La legge parla generalmente di comunicazione, considerato che in base allo Statuto del contribuente, non è necessario comunicare i dati già in possesso della Pubblica amministrazione (art.6 L.212/2000), ritengo che la presentazione della denuncia di successione ha valore di comunicazione, anche se tale tesi non è condivisa dalla giurisprudenza.

Il secondo problema riguarda invece l’opportunità o meno di fare ricorso, se la notifica non è rituale.

La giurisprudenza non è univoca

Ci sono due orientamenti un primo orientamente che ritiene inesistente la notifica irrituale agli eredi, l’altra invece la considera nulla e quindi sanabile con l’impugnazione.

Tutto dipende dal fatto se il giudice ritiene nulla o inesistente la irrituale notificazione.

La scelta non è semplice

A mio parere visto l’orientamento pro fisco degli ultimi decenni, conviene non impugnare e lamentare la irrituale notifica sull’atto successivo onde evitare sanatorie ex art. 156 cpc.

Riferimenti Normativi: Art. 303 c.p.c. (Riassunzione) o il titolo esecutivo e l’atto di precetto (art. 477 c.p.c.), art. 1546 cpc (sanatoria) disciplina  tributaria (art. 65, commi 2 e 4, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

Riferimenti Giurisprudenziali: Cass.36841.2021, Cass.1156/2019, Cass.n. 17251/2013; Cass. Ordinanza n. 17198/2017Cassazione, dalle Sezioni Unite sentenza n.14916/2016

Secondo un orientamento risalente di questa Corte, l’avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, che sia stato notificato nell’ultimo domicilio dello stesso, nonché la stessa notificazione dell’avviso, sarebbero affetti da nullità assoluta e insanabile, poiché, a norma dell’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell’ultimo domicilio di quest’ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del de cuius le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, dovendosi ritenere che una siffatta irregolarità di notifica incida sulla struttura del rapporto tributario, che non è evidentemente configurabile nei confronti di soggetti inesistenti (Sez. 5, Sentenza n. 11447 del 01/08/2002; conf. Sez. 5, Sentenza n. 10659 del 07/07/2003, Sez. 5, Sentenza n. 3225 del 14/02/2007 e Sez. 5, Sentenza n. 18729 del 05/09/2014);

Tuttavia, alla luce di un più recente orientamento (Cass.36841.2021, Cass.1156/2019, Cass.n. 17251/2013; Cass. Ordinanza n. 17198/2017), la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento  produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod.proc.civ., pur non determinando il venir meno della decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore, del potere sostanziale di accertamento dell’Amministrazione finanziaria; invero, ai sensi dell’art. 156 cod.proc.civ. «Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato»;

In primo luogo deve rilevarsi l’evoluzione, in generale, in senso restrittivo, del concetto di inesistenza della notifica, come affermato, in tema di notificazione del ricorso per Cassazione, dalle Sezioni Unite sentenza n.14916/2016, secondo cui l’inesistenza «è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità»; inoltre, la sanatoria dell’eventuale vizio di nullità della notifica, per raggiungimento dello scopo, riguardo anche ad un atto sostanziale e non processuale, come l’avviso di accertamento, costituisce un approdo consolidato della giurisprudenza della Cassazione, sin dalla sentenza della Cass. Sezioni Unite, 5 ottobre 2004, n. 19854, che ha affermato che «la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria»; in particolare, in tema di notifica dell’avviso di accertamento, è stato detto che l’invalidità della notifica «è sanata per raggiungimento dello scopo, ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell’ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l’atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11043 del 09/05/2018); nè può parlarsi di invalidità dell’atto per l’inesistenza insanabile della notifica, in quanto «la notificazione dell’atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell’efficacia dello stesso, sicché l’inesistenza della notifica non determina in via automatica anche quella dell’atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge» (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2203 del 30/01/2018);

Tali principi operano anche in tema di notifica delle cartelle esattoriali, per le quali si è detto che « la nullità della notifica della cartella di pagamento è sanata se la consegna della stessa ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall’art. 156, comma 3, c.p.c. (v.Cass. n. 11051 del 2018), sicchè è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza illustrare un concreto pregiudizio del diritto di difesa ( Cass. n. 3805 del 2018; Cass. S.U. n. 7665 del 2016), che incombe l’obbligo del  ricorrente di prospettare» (Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 13760 del 22/05/2019 ); l’errata notifica  non agli eredi collettivamente ed impersonalmente, in mancanza della comunicazione di cui all’art. 65, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973, che secondo la Corte di Cassazione non ha equipollenti (Cass. n. 23416/2015, n. 27284/2014);

Napoli,li 08/02/2022

Avv. Giuseppe Marino

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