La rinuncia al ricorso non costituisce rinuncia all’azione

 

La rinuncia all’azione, la rinuncia a un ricorso, che successivamente per la stessa questione né sorga un altro non né impedisce l’impugnazione e non costituisce consumazione dell’azione.

Cass.28261/2020 Nessuna Rinuncia all’azione con la rinuncia al ricorso

Un contribuente, anziché depositare un ricorso  a seguito di mediazione presso la Commissione provinciale, aveva  notificato un secondo ricorso all’Agenzia delle entrate, provvedendo al suo deposito presso la segreteria della Commissione provinciale.

L’Agenzia delle sosteneva che il  ricorso con istanza ai sensi dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/92 a seguito del quale, il contribuente aveva omesso il deposito, aveva accettato di fatto il rifiuto della mediazione e pertanto fosse applicabile il principio della consumazione dell’azione.

La Cassazione ha stabilito che l’esame del ricorso con istanza ai sensi dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/92  non era impedito a un altro ricorso per effetto del funzionamento del principio di «consumazione del diritto di impugnazione», in virtù del quale, una volta esercitato tale diritto mediante la proposizione del ricorso, sarebbe preclusa la possibilità di riproporre nuovi, diversi e sostitutivi ricorsi, che sarebbero, come tali, soggetti alla sanzione dell’inammissibilità.

Osserva la Cassazione che, in contrario, che la struttura impugnatoria del procedimento tributario, determinata dal fatto di essere tale giudizio rigorosamente limitato alla verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’atto impositivo fiscale, in relazione ai motivi di contestazione specificamente dedotti nel ricorso introduttivo della lite, non può giustificare l’estensione del principio di «consumazione del diritto di impugnazione», atteso che l’ipotesi delineata dagli artt. 358 e 387 cod. proc. civ. deve intendersi circoscritta all’impugnazione (appello o ricorso per cassazione) di un provvedimento che abbia attitudine a passare in cosa giudicata e sussiste soltanto se l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione sia stata «dichiarata» dal giudice (Cass., sez. 5, 12/04/2007, n. 8182; Cass., sez. 5, 31/03/2008, n. 8234)

Dott. Giuseppe Marino

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