Lavoro occasionale, comunicazione preventiva dal 21/12/2021, limiti e modalità

Lavoro occasionale, comunicazione preventiva dal 21/12/2021, limiti e modalità

Riferimenti normativi: art. 2222 cc, D.Lgs. 81/2015, dell’art. 13, della legge 215/21, art. 16 L. 689/81

Il lavoro autonomo occasionale riguarda le prestazioni intellettuali (ex art. 2222 cc senza subordinazione) il resto è disciplinato dal lavoro occasionale accessorio ex  54-bis del D.L. n. 50/2017 (dipendenti).

In questo articolo tratterò il lavoro autonomo occasionale, tralasciando il lavoro occasionale accessorio (voucher etc..) di competenza dei consulenti del lavoro.

Occasionale significa non abituale e continuo, non deve superare i 5.000,00 euro, e per ogni singolo committente non si può offrire una prestazione superiore a 2.500,00. In poche parole se Tizio vuole lavorare occasionalmente deve fare due prestazione 2.500 per Caio e 2.500 per Sempronio.

Il prestatore deve rilasciare una ricevuta non fiscale di pagamento apponendo una a marca da bollo da 2,00 euro se l’importo della prestazione superi la soglia di 77,47 euro (obbligatoria per le ricevute senza iva).

Per i contratti di pensionati, studenti fino ai 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, l’importo massimo può arrivare fino a 6.666 euro

I prestatori di lavoro autonomo occasionale possono svolgere contestualmente altre attività lavorative di tipo sia subordinato sia autonomo con abitualità e prevalenza.

Ci sono alcune eccezioni (dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno), i dipendenti pubblici non possono rendere prestazioni di lavoro autonomo occasionale, a senza una specifica autorizzazione dall’Amministrazione di appartenenza (art. 53 co. 6 e 7 del DLgs. 30.3.2001 n. 165, art. 1 co. 60 della L. 23.12.1996 n. 662).

Dal 21/12/2021, la legge 215/21 ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva all’ispettorato del lavoro, al momento la comunicazione può avvenire via email o fax, in attesa di un apposito canale telematico.

Il nuovo obbligo previsto  dell’art. 13, della legge 215/21, di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) che  ha riscritto completamente l’art. 14 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, (TU sulla Salute e Sicurezza).

In caso di violazione dell’obbligo di effettuazione della comunicazione obbligatoria è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è possibile applicare la procedura premiale della diffida prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Pertanto, la sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/1981, sarà pari a 833,33 euro per ogni lavoratore a cui la violazione si riferisce.

Napoli,li 23/01/2022

Dott. Luigi Marino

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