Tutto quello che c’è da sapere sulla corretta notificazione a mezzo posta degli atti tributari.
Riferimenti normativi: Art.7 L. 890/82, art. 157 cpc
La notifica a mezzo posta degli atti tributari deve essere effettuata secondo uno schema legale, ossia il notificatore deve prima cercare il destinatario, tentare di notificare l’atto a un familiare convivente, se non c’è nessuno notificarlo al portiere. Le ricerche devono risultare dalla relata di notifica e non come fanno sempre che consegnano direttamente l’atto al portiere.
Fate attenzione però che se si tratta di nullità, l’impugnazione dell’atto porta alla sanatoria ex art. 157 c.p.c. della notifica per raggiungimento dello scopo, cosa diversa è il caso di inesistenza (ossia ad esempio notifica da soggetto non abilitato)
Nel caso di notifica a un familiare convivente o al portiere è necessaria la raccomandata informativa (Cass. 27446/2022).
La qualifica del destinatario deve essere annotata, possibilmente con precisione. Il termine familiare, raggruppa le persone legate da vincolo di parentela come il coniuge, i figli, il padre, la madre, i fratelli, le sorelle, i nonni, gli zii, i cognati, i nipoti.
Nella nozione di familiari la giurisprudenza ha incluso, ai fini della tutela civile, anche le persone stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia. Così anche due partner non sposati potrebbero risultare conviventi.
La «convivenza» si distingue dalla «coabitazione». Sono conviventi le persone unite da un legame affettivo stabile e duraturo in relazione al quale sono spontaneamente assunti impegni reciproci di assistenza morale e materiale. È convivenza quella di due partner o di due coniugi.
L’ultimo comma dell’art. 7 della I. n. 890/1982 in ordine alla necessità della spedizione di raccomandata informativa fu introdotto dall’art. 36, comma 2 quater del d.l. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, nella I. n. 31/2008, è entrato in vigore dal 1° gennaio 2008, da questa data è sempre obbligatoria la raccomandata informativa
L’operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta (quindi consegnata a un parente in un altro indirizzo non è conforme alla norma) che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona
manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario (quindi la notifica al portiere è residuale e obbliga a fare prima il tentativo di notifica al ricorrente o a un membro della famiglia, attività che deve risultare dalla relata di notifica con annotazione delle ricerche effettuate)
L’avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario (è necessario quindi annotare la qualifica del ricevente l’atto), con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo. (Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente).
Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l’operatore postale ne fa menzione sull’avviso di
ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonchè la sua qualità, appone la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del
destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall’addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione.
Napoli,li 24/09/2022
Avv. Giuseppe Marino