Notifica tributaria a mezzo posta, raccomandata informativa, ricerche effettuate, notifica al portiere, a familiare convivente.

Tutto quello che c’è da sapere sulla corretta notificazione a mezzo posta degli atti tributari.

Riferimenti normativi: Art.7 L. 890/82, art. 157 cpc

La notifica a mezzo posta degli atti tributari deve essere effettuata secondo uno schema legale, ossia il notificatore deve prima cercare il destinatario, tentare di notificare l’atto a un familiare convivente, se non c’è nessuno notificarlo al portiere. Le ricerche devono risultare dalla relata di notifica e non come fanno sempre che consegnano direttamente l’atto al portiere.

Fate attenzione però che se si tratta di nullità, l’impugnazione dell’atto porta alla sanatoria ex art. 157 c.p.c. della notifica per raggiungimento dello scopo, cosa diversa è il caso di inesistenza (ossia ad esempio notifica da soggetto non abilitato)

Nel caso di notifica a un familiare convivente o al portiere è necessaria la raccomandata informativa (Cass. 27446/2022).

La qualifica del destinatario deve essere annotata, possibilmente con precisione. Il termine familiare, raggruppa  le persone legate da vincolo di parentela come il coniuge, i figli, il padre, la madre, i fratelli, le sorelle, i nonni, gli zii, i cognati, i nipoti.

Nella nozione di familiari la giurisprudenza ha incluso, ai fini della tutela civile, anche le persone stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia. Così anche due partner non sposati potrebbero risultare conviventi.

 La «convivenza» si distingue dalla «coabitazione». Sono conviventi le persone unite da un legame affettivo stabile e duraturo in relazione al quale sono spontaneamente assunti impegni reciproci di assistenza morale e materiale. È convivenza quella di due partner o di due coniugi.

L’ultimo comma dell’art. 7 della I. n. 890/1982 in ordine alla necessità della spedizione di raccomandata informativa fu introdotto dall’art. 36, comma 2 quater del d.l. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, nella I. n. 31/2008, è entrato in vigore dal 1° gennaio 2008, da questa data è sempre obbligatoria la raccomandata informativa

L’operatore postale consegna il piego nelle  mani  proprie  del destinatario, anche se dichiarato fallito.Se  la  consegna  non  può  essere  fatta   personalmente   al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla  busta (quindi consegnata a un parente in un altro indirizzo non è conforme alla norma) che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che  conviva anche temporaneamente con lui ovvero  addetta  alla  casa  ovvero  al servizio del destinatario, purché  il consegnatario non  sia  persona

manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età  inferiore  a quattordici anni.

In  mancanza  delle  persone  indicate  al  periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di  lavoro  continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario (quindi la notifica al portiere è residuale e obbliga a fare prima il tentativo di notifica al ricorrente o a un membro della famiglia, attività che deve risultare dalla relata di notifica con annotazione delle ricerche effettuate)

L’avviso di ricevimento e di documenti attestanti  la  consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia  effettuata  a  persona  diversa  dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi  i  documenti summenzionati, dalla  specificazione  della  qualità  rivestita  dal consegnatario (è necessario quindi annotare la qualifica del ricevente l’atto),   con   l’aggiunta,   se   trattasi   di    familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo. (Se il piego  non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale  dà  notizia   al   destinatario   medesimo   dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di  lettera  raccomandata.  Il  costo della raccomandata è a carico del mittente).

Se il destinatario o  le  persone  alle  quali  può  farsi  la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento  pur  ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta  il  piego  stesso  o  di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale  a  rifiuto del  piego,  l’operatore  postale  ne  fa  menzione  sull’avviso   di

ricevimento  indicando,  se  si  tratti  di   persona   diversa   dal destinatario, il nome ed il cognome  della  persona  che  rifiuta  di firmare nonchè la sua qualità, appone la data e  la  propria  firma sull’avviso di ricevimento che è subito restituito  al  mittente  in raccomandazione,  unitamente  al  piego  nel  caso  di  rifiuto   del

destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della  consegna  è fornita dall’addetto alla  notifica  nel  caso  di  impossibilità  o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione.

Napoli,li 24/09/2022

Avv. Giuseppe Marino

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