Processo tributario valida la notifica in mani propria anzichè al procuratore costituito dell’ufficio

Valida la notifica a mani proprie degli atti processuali effettuata direttamente all’ente e non al  procuratore costituito o all’indirizzo dell’ufficio preposto al contenzioso.

Contrariamente al rito civile, nel processo tributaria vige una norma speciale che consente le notifiche degli atti processuali direttamente all’ente impositore o all’indirizzo principale anziché all’ufficio contenzioso  o all’avvocato costituito. Pertanto al notifica della sentenza o di un appello direttamente all’ente impositore o al concessionario devono essere considerati.

Sinceramente il conflitto giurisprudenziale sulla questione, che ha richiesto l’intervento delle Sezsioni unite  lo considero semplicemente un modo di aiutare lo Stato, perché è talmente chiara la norma del 546/92 e in ossequio del principio in virtù del quale la norma speciale deroga quella generale non consentiva certamente di sostenere il contrario.

La maggior parte dei giudice tributari di merito già applicavano il principio, quando qualche ufficio eccepiva la nullità della notifica, facevo comuque presente non solo che la notifica diretta era consentita, ma anche che comunque la costituzione andasse a sanare  ex art. 157 cpc.

Riferimenti normativi: art. 16 e  art. 17 del Dlgs 546/92

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione Sezioni Unite 21884/2022 depositata l’11/07/2022

L’art. 16 c. 2 d. lgs. cit. dispone che le notificazioni sono fatte secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall’ art. 17 d. lgs. cit.. l’art. 16 c. 3 introduce due forme ulteriori di notificazione con modalità diretta che il contribuente può eseguire senza il ministero dell’ufficiale giudiziario o dell’avvocato autorizzato dall’ordine forense direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto, oppure all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

L’art. 16 c. 2 d. lgs. cit. fa salvo quanto previsto dall’art. 17, la cui disciplina, quindi, prevale su quella prevista dal codice di rito ordinario.

Secondo l’art. 17 c. 1 d. lgs. cit., le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio.

La quaestio iuris , non può prescindere dall’esame del contesto normativo più generale in cui essa si colloca; contesto che ne illumina gli aspetti peculiari, condizionandone in parte anche la soluzione. 19. – Occorre, dunque muovere, anzitutto, dal principio – enunciato, in particolare, dalle sentenze n. 8053 del 7 aprile 2014 e n. 14916 del 20 luglio 2016 della Cassazione a  Sezioni Unite, ma che ha trovato poi ampio e consolidato consenso nella giurisprudenza successiva – secondo cui le disposizioni degli artt. 1 (“I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”: comma 2) e 49 (“Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”: comma 1) del d.lgs. n. 546 del 1992, relative al processo e alle impugnazioni in generale, istituiscono “un’autentica specialità del rito tributario, sancendo la prevalenza della norma processuale tributaria, ove esistente, sulla norma processuale ordinaria, la quale ultima si applica, quindi, in via del tutto sussidiaria, oltre che nei limiti della compatibilità”.

Napoli,li 25/09/2022

Avv. Giuseppe Marino

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