Pregiudiziali di rito e Preliminari di merito

Come deve decidere il Giudice tributario

Pregiudiziali di rito, preliminari di merito, il principio della ragione più liquida (Cass. SSU.U sentenza n. 2642/2014), le questioni assorbite e ritenute infondate tra devoluzione e appello incidentale (Cass. SSU.U sentenza n.n. 11799/2017).

Il Giudice ai sensi dell’art. 276 del c.p.c. deve procedere prima all’esame delle pregiudiziali di rito e poi all’esame delle preliminari di merito. L’art. 56 del Dlgs 546/92 stabilisce che le questioni non accolte nella sentenza della CGT di I grado che non sono riproposte s’intendono rinunciate.

La Cassazione ha dato la sua interpretazione che sono s’intenda per non accolte, per le preliminari di merito non accolte significa non considerate e quindi vanno riproposte con devoluzione, ma  per le Pregiudiziali di rito le questione non considerate,  non accolte devono considerarsi rigettate e quindi devono essere oggetto di appello.

Per pregiudiziali di rito, si intendono le condizioni di ammissibilità del ricorso, ossia la tempestività del ricorso entro 60 gg dalla notifica dell’atto, l’appello proposto entro i 6 mesi, la competenza, la giurisdizione, l’integrità del contraddittorio.

Dopo aver esaminato le pregiudiziali di rito, la Commissione Tributaria deve procedere ad analizzare le preliminari di merito, quali la decadenza, la prescrizione, il difetto di notifica.

Solo dopo aver esaminato le questioni su menzionate, entra nel merito.

Quindi è possibile che il giudice in base al principio della ragione più liquida che è la massima espressione del  principio di economia processuale, in virtù del quale la giustizia è necessario che sia amministrata  in tempi celeri e ragionevoli non affronti tutte le eccezioni, ma si limiti alle questioni preliminari e pregiudiziali.

La sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall’attore, quindi se ci sono le condizioni. Facendo applicazione del principio di celerità e ragionevole durata del processo, la Corte di Cassazione a SSUU con sentenza n. 2642/2014 ha affermato che la sentenza non deve dare risposta a tutte le domande formulate, ma deve  “accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall’attore“.

Quindi il Giudice in base alla ragione più liquida può decidere sulle prelimianri o le pregiudiziali ritenedosi assorbiti gli altti motivi, in questo caso quando la controparte ufficio finanziario, propone appello è importante devolvere tutti i motivi non trattati e assorbiti in appello.

Pertanto le questioni assorbite devono essere riproposte con devoluzione. L’onere di espressa riproposizione in appello delle eccezioni sulle quali il giudice non abbia espressamente pronunciato, riguarda esclusivamente le eccezioni in senso proprio», ovverosia quelle «attinenti a fatti modificativi, estintivi o impeditivi» della domanda, mentre ciò non accade per quanto attiene alle «contestazioni sull’esistenza del fatto costitutivo della domanda o di elementi dello stesso» (quali, ad esempio, il quantum della pretesa), rispetto alle quali la parte che le abbia ritualmente fatte valere nei gradi precedenti di giudizio. Non si ha l’onere di riproporre le eccezioni non in senso stretto ossia le mere difese, e si può quindi limitarsi a chiedere la conferma della sentenza impugnata». Cass. Civ., SS.UU., 12 maggio 2017, n. 11799.

Qualora l’eccezione sia a regime di rilevazione affidato anche al giudice, la mancanza dell’appello incidentale preclude, per il giudicato interno formatasi ex art. 329, secondo comma, cod. proc. civ. anche il potere del giudice di appello di rilevazione d’ufficio, di cui al secondo comma dell’art. 345 cod. proc. civ.,. Viceversa l’art. 346 cod. proc. civ.  con l’espressione “eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado”, nell’ammettere  la mera riproposizione dell’eccezione di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso con riguardo all’esito finale della lite, intende riferirsi all’ipotesi in cui l’eccezione non sia stata dal primo giudice ritenuta infondata nella motivazione nè attraverso un’enunciazione in modo espresso, nè attraverso un’enunciazione indiretta, ma chiara ed inequivoca.

Quando la mera riproposizione (che deve essere espressa) è possibile, la sua mancanza rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di rilevazione riguardo ad essa è riservato alla parte, mentre, se il potere di rilevazione riguardo ad essa è riservato alla parte, mentre, se il potere di rilevazione compete anche al giudice, non impedisce, ferma la preclusione del potere del convenuto, che il giudice d’appello eserciti detto potere a norma del secondo comma dell’art. 345 cod. proc. civ.

Napoli,li 14/06/2023

Avv. Giuseppe Marino

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