Sede competente della Corte di giustizia tributaria  per il Ricorso avverso il concessionario della riscossione degli enti locali.

La sede per individuare la competenza della Corte di giustizia tributaria (Ex Commissione Tributaria) è quella dell’ente locale e non del concessionario, ma attenzione vale solo per gli enti locali.

Riferimenti normativi: Art. 4, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, Art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale, sentenza n. 44 del 3/3/2016, Corte Costituzionale, sentenza n. 158 del 25/06/2019

Gli enti locali (Comuni, Regioni e province) si avvalgano ormai di concessionari che hanno sede fuori la provincia o fuori la regione di competenza.

Quindi se ad esempio la Regione Campania si affidava a un concessionario della riscossione di Livorno, il ricorso andava proposto alla Corte di giustizia di Livorno, creando non pochi disagi ai contribuenti.

Con l’intervento della Corte Costituzionali per i soli concessionari della riscossione degli enti locali, qualora ad esempio il concessionario della regione Campania dovesse avere sede a Livorno, il ricorso va proposto a Napoli ossia dove ha sede la regione.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44 del 3/3/2016, ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 … nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente …

Corte Costituzionale, Sentenza 25/06/2019 n° 158 ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale Art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 nel caso in cui un’ingiunzione venga emessa da un concessionario della riscossione con sede diversa da quella dell’Ente locale concedente, la competenza è del giudice del luogo in cui ha sede l’Ente locale concedente.

Napoli,li 17/10/2022

Avv. Giuseppe Marino

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