Cartella da notificare a pena di decadenza anche alla società scissa

 

Scissione parziale, la cartella va notificata a pena di decadenza anche alla società responabile in solido, gli effetti della notifica a uno solo dei debitori che si estende ai responsabili in solido ex art. 1310 non si applica alla decadenza, ma solo alla prescrizione.

Il mancato rispetto dei termini di decadenza previsti dalla legge (articolo 25 del Dpr 602/1973) per la notifica delle cartelle di pagamento vanno applicate anche alla società responsabile in solido.

Secondo l’agenzia delle Entrate, i  termini di decadenza non trovano applicazione, visto il regime di solidarietà tra i soggetti partecipanti alla scissione per il pagamento dei debiti tributari. Articolo 173, comma 13, del Tuir Dpr 917/1986. Secondo l’ufficio, nessun termine di decadenza deve essere rispettato nei confronti delle società beneficiarie, le quali rispondono del debito fiscale in qualità di coobbligate in solido.

Non è tollerabile che  la società beneficiaria rimanga esposta indefinitamente all’azione dell’amministrazione finanziaria solo perché la pretesa è stata avviata tempestivamente nei confronti della scissa. Ciò in quanto la beneficiaria ben potrebbe non sapere dell’avvio tempestivo di eventuali iniziative di riscossione nei confronti della scissa. Inoltre sarebbe esposta per un periodo non determinato e secondo  il principio sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 280/2005, secondo cui l’articolo 24 della Costituzione non consente che un soggetto obbligato nei confronti del Fisco rimanga assoggettato a potenziali azioni esecutive per un tempo indeterminato.

Il Decreto Legge 17 giugno 2005, n. 106, articolo 1 convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156  dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che dichiarò  l’illegittimità  costituzionale dell’art. 25 del  D.P.R.  29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ex articolo 36-bis  ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.  (tra le tante, Cass. n. 8406 del 2013).

Del pari inequivoco è  il tenore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25, comma 1, nello stabilire che l’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo “o al coobbligato nei confronti del quale procede, a pena di decadenza, entro” i termini fissati dal Decreto Legge n. 106 del 2005, articolo 1 rispettivamente per la disciplina a regime e per quella transitoria, applicabile nella specie. Tale convinzione  trova la sua ratio nell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, e nello “scopo, in adempimento delle indicazioni contenute nella pronuncia del giudice delle leggi, di porre comunque un limite temporale ultimo per le richieste degli uffici finanziari, al fine precipuo di “garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni” (Cass. n. 26421 del 2005).

L’ eventuale notificazione alla società  contribuente di cartelle recanti la medesima iscrizione a ruolo può  esplicare  effetti conservativi per la notifica al coobbligato, ove si consideri che secondo l’insegnamento della Cassazione, con riguardo alla solidarietà    tra coobbligati, l’articolo 1310 cod. civ., comma 1, dettato in materia di prescrizione, non è applicabile anche in tema di decadenza, non solo per la chiarezza del testo normativo, riferito solo alla prescrizione, ma anche per la profonda diversità  dei due istituti, fondandosi la prescrizione sull’estinzione del diritto che, per l’inerzia del titolare, si presume abbandonato e fondandosi, invece, la decadenza sulla necessità  obiettiva di compiere un determinato atto entro un termine perentorio stabilito dalla legge, oltre il quale l’atto è  inefficace, senza che abbiano rilievo le situazioni soggettive che hanno determinato l’inutile decorso del termine o l’inerzia del titolare e senza possibilità  di applicare alla decadenza le norme relative all’interruzione e/o alla sospensione della prescrizione contemplate dall’articolo indicato” (Corte di Cassazione  sentenza n. 16945 del 2008 – Corte di Cassazione sentenza 13 dicembre 2017 n. 29845)

Dott. Giuseppe Marino

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