Cartella o ingiunzione nulla senza il responsabile del procedimento

Cartella o ingiunzione nulla senza indicazione del responsabile del procedimento

Non dimentichiamo le cartelle/ingiunzioni mute

Riferimento normativi: Art. 36, comma 4 ter, del D.L. n. 248/2007 e dall’art. 7 L.212/2000, art. 3 L.212/2000, art.  17  L.212/2000.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale ordinanza n. 377/2007 – Cassazione SSUU 14/05/2010 n. 11720 – Cass. n. 33565/2018

Con il proliferare delle ingiunzioni di pagamento e della riscossione dei tributi locali, ormai è finito del dimenticatoio l’obbligo di inserire il nome del funzionario responsabile del procedimento, a tal fine vi rammento di andare sempre a controllarne l’indicazione, la cui mancanza rende nulla la cartella o l’ingiunzione di pagamento.

Facciamo una veloce ricostruzione giuridica e giurisprudenziali.

L’art. dello 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, approvato con la legge 27 luglio 2000, n.212, al comma 2 prescrive che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento.

Obbligo che troviamo anche sancito in via generale dall’art. 3 della legge 241/1990 e alla figura del responsabile del procedimento.

Per anni l’eccezione di nullità è sempre stata rigettata dai giudici tributari ritenendo non sussistere alcuna sanzione di nullità, una scusa molto frequente per salvare lo Stato, allora mi chiedo se c’è un obbligo e non lo si rispetta e non c’è conseguenza a che serve? Tamquam non essent dicevano i Latini, come se non ci fosse niente

La questione approdò alla Consulta che con l’ordinanza n. 377/2007 la  Corte costituzionale non ha aderito alla ricostruzione prospettata dalla Commissione tributaria.
La Corte  ha osservato che ogni provvedimento amministrativo è il risultato di un procedimento, sia pure il più scarno ed elementare, richiedendo, quanto meno, atti di notificazione e di pubblicità.
In secondo luogo, ha osservato che anche i concessionari della riscossione, in quanto privati esercenti pubbliche funzioni sono soggetti allo Statuto del contribuente (come previsto dall’art.  17  L.212/2000) concluse  ritenendo che l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, Cost.

Lo Stato si attrezzo subito con un intervento manipolativo del legislatore che ha circoscritto nel tempo gli effetti dell’invalidità delle cartelle esattoriali cd. mute ai ruoli formati dopo il 01/06/ 2008, con il decreto legge n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 28 febbraio 2008 ha statuito che, per non essere considerata nulla, la cartella esattoriale debba indicare i nomi del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (di pertinenza dell’ente creditore) e del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione delle stessa cartella esattoriale.  Ciò, esclusivamente, per i ruoli consegnati all’agente della riscossione a partire dal 01/06/2008.
Tale intervento, salva casse dello Stato, ovviamente la dice lunga sul rapporto di parità tra fisco e contribuenti.

In definitiva l’omessa indicazione del responsabile del procedimento comporta la nullità delle cartelle di pagamento emesse sulla base del combinato disposto dell’art. 36, comma 4 ter, del D.L. n. 248/2007 e dall’art. 7 L.212/2000

La Suprema Corte stabili, per ovvi motivi, che sono Nulle le cartelle con ruoli consegnati dopo il 01/06/2008 (Cassazione SSUU 14/05/2010 n. 11720)

Infine vi segnalo “E’ nulla la cartella di pagamento che non indica espressamente il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, non essendo sufficiente che il titolo esecutivo contenga l’indicazione dell’ufficio o della struttura preposta a svolgere il procedimento. Corte di Cassazione Sezione tributaria  Sentenza n°33565/2018 del 28/12/2018”

 Napoli,li 28/10/2021

Dott. Giuseppe Marino

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