Le preclusioni processuali sono cristalizzate alla prima udienza utile

Il rinvio dell’udienza non può rimettere in termini l’ufficio, restano cristallizzate le preclusioni alla prima udienza utile.

Le preclusioni processuali sono cristallizzate alla prima udienza utile , il rinvio non può rimettere in termini l’ufficio, perché costituirebbe un una arbitraria misura di favore.

Riferimenti normativi: Artt. 166 , 167 e art. 153 comma 2 del c.p.c, artt. 3, 24. 111 comma 2 della Costituzione,

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione Civile Sent. Sez. 3 n.2394/2020,Cassazione Civile Sent. Sez. 3 n.2394/2020, Cass. Civ. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951

Non è raro, che le Commissioni Tributarie al fine di favorire gli uffici finanziari, procedano al rinvio dell’udienza constatando la mancata costituzione dell’ente pubblico, orbene tale modus operandi non può costituire un arbitraria rimessione in termini.

Premesso che la normativa di riferimento applicabile al processo tributario è prevista dal D.Lgs. n. 546/92, la stessa normativa fa espresso rinvio  rinvio, all’art. 1 c. 2 del citato D.Lgs. n. 546/92, alle norme del codice di procedura civile compatibili con quelle del processo tributario.

L’obbligo del convenuto di costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione anche nell’ipotesi di differimento della udienza stessa ai sensi dell’art. 168 bis, comma 4, c.p.c., costituisce preclusione  cristallizzata alla prima udienza utile, pertanto il termine di 20 giorni prima  si riferisce alla prima udienza utile  anziché alla  celebrazione effettiva dell’udienza frutto del differimento.

L’esercizio del potere assegnato al giudice istruttore è stato peraltro regolato in modo da non alterare nella sostanza la posizione delle parti processuali e soprattutto in modo da escludere la possibilità che esso potesse risolversi in una arbitraria misura di favore per una di esse.

Quindi il differimento non può che costituire più di un mero provvedimento dettato da esigenze organizzative, finalizzate a migliorare la programmazione dei ruoli di udienza, ma costituirebbe una sostanziale rimessione in termini di una parte a carico della quale erano già maturate rilevanti decadenze, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c.. Inoltre, tale rimessione in termini, prescinderebbe da una ragionevole giustificazione ricollegabile alla non imputabilità della decadenza alla parte, come previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, in quanto sarebbe arbitraria, discrezionale e determinerebbe un’alterazione della posizione di parità delle parti processuali. Infine, la suddetta interpretazione della disposizione di cui all’art. 166 c.p.c., va esclusa anche per la sua manifesta incompatibilità con i valori costituzionali sanciti dagli artt. 3, 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2.

Alla luce delle su esposte argomentazioni, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5, intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’art. 166 c.p.c., per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico, ai sensi dell’art. 167 c.p.c.”.

Napoli,li 26/10/2021

Dott. Giuseppe Marino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *