Cartella su imposta di registro per registrazione sentenza, nullità e illegittimità

La cartella emessa a seguito di una sentenza per l’imposta di registrazione della stessa è nulla se non preceduta da avviso di liquidazione, che va notificato entro 5 anni e se la cartella non indica il numero della sentenza e l’autorità giudiziaria emittente. In ogni caso l’imposta si prescrive trascorsi 10 anni dalla definitività della pretesa.

Riferimenti normativi: Art.54, 76 e 78  Dpr 131/86, art. 7 della L. 212/2000

L’art.54 del Dpr 131/86 (Testo unico dell’imposta di registro) stabilisce che: Quando la registrazione deve essere eseguita d’ufficio a norma dell’art. 15, l’ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell’imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria (1) irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.

L’art.7 della L.212/2000  stabilisce che la cartella deve indicare le ragioni della pretesa, la omessa indicazione del numero della sentenza e dell’autorità emittente, non consente la corretta individuazione della sentenza a cui si riferisce la registrazione.

L’Agenzia delle Entrate decade dal diritto di richiedere le somme relative all’imposta di registro su una sentenza  se non richiede il pagamento nel termine di 5 anni dal giorno in cui doveva essere richiesta la registrazione della sentenza. La registrazione deve avvenire da parte dei cancellieri e/o segretari entro 5 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Nel caso in cui il Fisco notifica avviso di liquidazione nei suddetti 5 anni e detto avviso non viene impugnato nei termini di legge, il diritto della amministrazione finanziaria di riscuotere le somme si prescrive in 10 anni. In relazione invece al rimborso dell’imposta di registro, il contribuente deve presentare richiesta entro 3 anni dal giorno del pagamento o dalla nascita del diritto alla restituzione, pena la decadenza.

Secondo l’art. 76, comma 1, del D.P.R. n.131/86 L’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell’art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all’articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale.

Secondo l’art. 78 Il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni. Nel caso in cui, fosse  notificato avviso di liquidazione e quest’ultimo non fosse stato impugnato nei termini di legge (60 gg dalla notifica) il provvedimento diventa definitivo e la pretesa erariale inoppugnabile.  In questo caso verrà applicata la prescrizione decennale, se invece l’avviso non è stato notificato la cartella è nulla per l’omessa notifica dell’atto presupposto Cas. SSUU 16412/2007.

Napoli,li 11/09/2022

avv. Giuseppe Marino

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