Come evitare il reato penale per omesso versamento Iva

Quando non versare l’iva costituisce Reato penale (limite attuale 250.000,00)

Come difendersi nei periodi di crisi evitando il penale, tra l’andare sotto soglia e il ne bis in idem europeo

Riferimento normativo: Art. 10 ter -19 Dls.74/2000, art. 15 c.p.  Art. 13 Dlgs 471/97, art.50 della carta dei diritti fondamentale dell’unione europea

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. penale 43602/2021, Cass.37424/2013

L’art. 10 ter del dlgs 74/2000 stabilisce che il mancato pagamento dell’Iva per il singolo periodo d’imposta superiore a 250.000,00 euro costituisce reato penale, se non si verso entro il termine dell’acconto dell’esercizio successivo.

Fate però attenzione questo limite cambia in continuazione, prima  era di 50.000,00 poi passato a 150.000,00 poi ridotto e poi rialzato, andate sempre a controllare la norma in vigore.

In ogni caso se non c’è condanna, se il limite viene innalzato, vige il favor rei reatroattivamente e non si rischia il penale.

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.

Il limite di 250.000,00 euro si riferisce al singolo anno e quindi anche se avete 700.000,00 di iva non pagata per 100.000 euro per ogni anno non è reato.

Il termine per pagare oltre il quale scatta il reato coincide con il termine per versare l’acconto Iva l’anno successivo (27 dicembre dell’anno dopo)

C’è un piccolo trucco per evitare il reato, a cui nessuno pensa, ma è legale e semplice, se dovete pagare 253.00,00 euro di iva, pagate 4.000 e andate sotto soglia.

Evitare il reato penale non è cosa da poco in termini sia di immagine, sia di costi per affrontare un processo penale.

Un’altra eccezione che si può opporre è il ne bis in idem europeo, ossia la violazione dell’art.50 della carta dei diritti fondamentale dell’unione europea, che stabilisce che un cittadino europeo non può essere soggetto a duplice sanzione penale, le sanzioni amministrative tributarie italiane per la loro afflittività sono considerate penali, per cui lo Stato deve scegliere se applicare la sanzione penale o quella tributaria (sentenza Grande Stevens).

Il principio di specialità previsto dall’art.19 del dlgs 74/200 e dall’art. 15 del c.p., che  che prevede che se uno stesso fatto è colpito da sanzione amministrativa e quella penale si applica la disposizione speciale, ossia si avrebbe dovuto applicare soltanto la sanzione penale, tale interpretazione è stata sconfessata dalla Cass. con sentenza n.43602/2003.

Infine la rottamazione non evita il reato penale Cass. penale 43602/2021

Napoli,li 28/02/2022

Avv. Giuseppe Marino

Un commento

  1. Alberto esposito

    Grande dottor Marino il più grande competente del foro italiano tributario

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