Indispensabile Opporsi a perquisizioni, aperture o accessi ai fini fiscali senza autorizzazione della procura

Aperture di borse, armadietti, cassetti, perquisizionie accessi ai fini fiscali, valide anche senza autorizzazione se il contribuente non si oppone

Riferimenti normativi: Art.12 comma2 L.212/2000, Art. 52, comma 3 Dpr 633/72 (ai fini Iva) Art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (ai fini delle II.DD) Art.. 51, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (ai fini dell’ imposta di registro) e Art. 34, comma 4, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (ai fini dell’ imposta sulle successioni e donazioni)

Riferimenti Giurisprudenziali: Cass. SSUU 38182/2022

La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 38182/2022 depositata il 02/02/2022, ha risolto un contrasto giurisprudenziale basato su un quesito che non ha trovato uniforme soluzione.

Nel caso di verifica fiscale, l’apertura di cassetti, armadietti, borse, l’accesso all’abitazione, senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria deve considerarsi illegittima, con la conseguente inutilizzabilità della documentazione acquisita?

La Cassazione si è espressa in questo senso, nel caso di verifica fiscale l’acquisizione di documenti senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria è illegittima senza consenso informato.

Che cosa significa? Significa che se il contribuente non vuole che l’apertura o l’accesso senza autorizzazione sia valido, deve opporsi, l’opposizione è necessaria se il contribuente è stato informato della possibilità di avvalersi di un legale o di un professionista di fiducia, in caso contrario è sempre illegittimo.

Questa sentenza ci insegna prima di tutto, che bisogna farsi assistere da un professionista, secondo che in ogni caso bisogna sempre opporsi all’apertura di cassetti, borse o all’accesso della propria abitazione senza mandato del giudice.

Un’altra cosa da tener debitamente presente è la verbalizzazione, non basta opporsi, ma tale opposizione deve essere verbalizzata, altrimenti non avrete mai la prova di averlo fatto.

Ricordatevi che in caso di verifica

Abbiamo diritto a conoscere le ragioni della verifica

Abbiamo diritto ad essere assistiti da un professionista

Abbiamo diritto all’esibizione dell’autorizzazione del comando provinciale della Guardia di finanza o della direzione provinciale o regionale delle entrate.

Abbiamo diritto per i cassetti chiusi, borse o accesso all’abitazione che i verificatori abbiano l’autorizzazione del Giudice della Procura della repubblica.

Non firmate mai un verbale senza leggerlo, fate verbalizzare i vostri dissensi o opposizioni, se il verbale è lungo firmate ai soli fini di ricevuta.

Firmare senza condizioni equivale ad accettare tutto quello che scrive il fisco.

Sentire la solita frase, non ci facciamo nemici i verificatori, è segno di scarsa professionalità.

Noi professionisti inoltre abbiamo una grande arma poco utilizzata, opporre il segreto professionale.

Napoli, 28/02/2022

Avv. Giuseppe Marino

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