Come risparmiare la tassa rifiuti secondo la Cassazione

Tarsu/Tia Tassa rifiuti Come risparmiare la tassa rifiuti secondo la Cassazione

La tassa sui rifiuti (Tarsu/Tia..) è dovuta per la detenzione e l’occupazione per locali e aree scoperte, la norma pone una presunzione relativa iuris tantum a favore dei Comuni  di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area che ha l’onere di provare la sussistenza di condizioni di non utilizzabilità o di non idoneità a produrre rifiuti. Tale prova deve essere fornita a pena di inammissibilità con apposita denuncia di variazione, che non può essere surrogata da una perizia in corso di causa. E’ buona norma consultare i regolamenti comunali e verificare la modulistica messa a disposizione.

Pertanto tutti le attività che producono rifiuti speciali, oppure hanno aree che non sono idonee a produrre rifiuti, devono essere oggetto di apposita variazione.

Riferimenti normativi: Art.6 comma 1, art. 70 , D.Lgs. n. 507 del 1993

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.36959/2021 del collega Avv. Maurizio Villani –  Cass. n.17622/2016, Cass. n. 6710/2014, Cass. n. 11351/2012, Cass.n. 17703/2004

 

Il presupposto impositivo della TARSU, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ed ai sensi del successivo comma 2, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché  risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. L’art. 62 pone, quindi, a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione” (Cass. n.36959/2021 –  Cass. n.17622/2016, Cass. n. 6710/2014, Cass. n. 11351/2012, Cass.n. 17703/2004).

Il contribuente, difatti, in base al medesimo decreto, art. 70, è tenuto a presentare al comune, entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione dei locali e delle aree scoperte tassabili, ” denuncia unica” con l’indicazione dei dati prescritti, avente “effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate”, dovendo, in caso contrario, “denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione” rilevante (Cass. n. 16858 del 2014, Cass. n. Ric. 2019 n. 00108 sez. MT – ud. 07-10-2021 -4- 14469 del 2014, Cass. n. 3772 del 2013, Cass. n. 775 del 2011)» (Cass. n. 18124/2021 e Cass.18123/2021);

Il presupposto impositivo della TARSU è costituito dalla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione (Cass., n. 6551/2020; Cass., n. 14037/2019; Cass., n. 18054/2016 ; Cass., n. 19173/2004; Cass., n. 19459/2003);

Ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, è indifferente il contenuto e l’esistenza stessa del titolo, giuridico o di fatto, in base al quale un’area od un locale siano occupati o detenuti in quanto la Tarsu deve essere corrisposta per il solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione (Cass., n. 1179/2004, Cass., n. 5047/2015, Cass., n. 7654/2012, Cass., n. 29020/2020; Cass., n. 13185/2019, Cass. n. 17875/2021

La TARSU è dovuta, a norma dell’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti: tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo la norma una presunzione “iuris tantum” di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte “nella denuncia originaria” o in quella “di variazione”, e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili ‘o ad idonea documentazione (Cass. n. 31460/2019).

Il Comune può chiedere il pagamento della TARSU per l’anno 2011 solo per la superficie capace di produrre rifiuti urbani – la ‘impossibilità dei locali o delle aree di produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, non può essere surrogata in corso di causa da una perizia giurata proveniente dalla parte successiva rispetto all’anno d’imposta e presentata solo in grado di appello (cosicché non vi può essere certezza circa la corrispondenza di quanto accertato dal perito e la situazione relativa all’anno d’imposta), essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità. (Cass. n.36959/2021)

Esiste il principio generale in tema di imposta sui rifiuti  che stabilisce che  tutti gli immobili sono potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti e quindi soggetti ad imposta sugli stessi, salvo una adeguata dimostrazione in senso contrario  fornita dal contribuente mediante una apposita denuncia iniziale o di variazione. (Cass. n.36959/2021)

Napoli,li 01/12/2021

Dott. Giuseppe Marino

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