Principi di diritto tributario: Il principio di legalità art. 23 della Costituzione

Principi di diritto tributario: Il principio di legalità art. 23 della Costituzione

L’art. 23 della Costituzione stabilisce che: Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

La formulazione dell’art. 23 della Costituzione costituisce una riserva di legge relativa. Quando la Costituzione ha voluto istituire una riserva di legge assoluta ha previsto una diversa formulazione letterale. (ad esempio, all’art. 101, c. 2, Cost. i giudici sono soggetti soltanto alla legge, all’art. 108, c.1, Cost. le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge o, infine, all’art. 25 Cost. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso).

Ma sebbene la riserva di legge sia relativa, non si può prescindere dall’individuare gli elementi essenziali che in base a tale principio di riserva di legge devono sussistere ossia: Il Presupposto dell’imposta, i soggetti passivi, e l’ammontare dell’imposta (minimo e massimo).

E’ ovviamente prassi consolidata che il Parlamento sulla materia tributaria, spesso e volentieri deleghi il governo, una volta con i DPR oggi con i Dlgs, stabilendo i pilastri fondamentali della norma tributaria e lasciando al Ministero dell’economia a disciplinare la materia con atti regolamentari (regolamenti del Governo, interministeriali o decreti ministeriali).

Un bravo difensore quindi deve attentamente valutare che la disciplina sia effettivamente conforme alla legge delega.

Gli atti normativi, sono la Legge ordinaria, il decreto Legge (D.L:) e il Decreto Legislativo (Dlgs).

L’art.77 della Costituzione sebbene preveda che si possa ricorrere ai Decreti legge in caso di necessità ed urgenti, ma l’art. 4, della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) stabilisca che “non si può disporre con decreto legge l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti”.

Illegittimi in materia tributaria perché non rispettano il principio di riserva di legge i decreti ministeriali «di natura non regolamentare» oppure i D.Lgs i n violazione dell’art. 17, L. 400/1988, (es. in tema di derivazione rafforzata).

Il principio di riserva di Legge va sempre coordinato a parere di chi scrive, sia con l’art. 3 della C. (principio di uguaglianza), con l’art. 3 della L.212/2000 (divieto di retroattività della Legge tributaria) e con l’art. 11 Preleggi che stabilisce che la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

Non ritengo pertanto legittima qualsiasi norma che prevede prestazioni patrimoniali con effetto retroattivo, da taluni ritenute legittime purché in deroga dell’art. 3 dela L. 212/2000 (divieto di retroattività) come imposto dall’art.1 dello statuto, perché tale affermazione non tiene conto dell’art. 11 delle preleggi.

La dichiarazione di incostituzionalità della Legge tributaria.

Qualora dovesse sopraggiungere una dichiarazione di incostituzionalità della Legge tributaria, l’abrogazione ha effetto ex tunc (con effetto retroattivo) e il diritto al rimborso sorge dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale.

Discusso è il termine entro il quale proporre istanza di rimborso, ci sono due tesi, una che impone che l’istanza vada presentata entro 48 mesi, ma si riferisce agli errati versamenti e l’altra più condivisibile entro dieci anni ex art. 2946, che quando conviene si applica a tutte le sentenze giudiziarie.

Le leggi di interpretazione autentica.

Molto spesso a convenienza lo Stato quando perde soldi, interpreta a modo suo le Leggi con leggi di interpretazione autentica, l’art. 1, c.2, Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che: l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

L’interpretazione autentica ha effetto retroattivo ex tunc.

Sia nel caso di dichiarazione di incostituzionalità, sia nel caso di interpretazione autentica, nessuna rilevanza può essere riconosciuta per le sentenze passate in giudicato.

Il monopolio della riserva di Legge spettante soltanto allo Stato è negli anni man mano sparito, con la legge delega del 5 maggio 2009, n. 42  e i D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo municipale) e 6 marzo 2011, n. 68 (regioni a statuto ordinario), che ha attribuito agli enti locali potere impositivo.

Infine l’art. 75 della Costituzione vieta i referendum in materia tributaria e di bilancio, di conseguenza  non è possibile con un refendum far abrogare un tributo.

Napoli,li 03/12/2021

Dott. Giuseppe Marino

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