Comunicazione dei titolari effettivi alla camera di commercio sospesa dal Tar Lazio

Salta la scadenza dell’11 dicembre 2023, per un ordinanza del Tar Lazio , Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile al momento non sono soggette all’adempimento.

Il TAR del Lazio, con ordinanza n. 8083/2023, ha sospeso l’efficacia del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy contenente le regole attuative per la trasmissione dei dati relative al titolare effettivo alle Camere di commercio bloccandone l’adempimento per violazione del diritto eruopeo.

Pertanto tutto viene rinviato al 27/03/2024 data in cui il Tar si pronuncerà.

Con il decreto del 29/09/2023 del ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale del 09/10/2023, trascorso il  termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione con  scadenza 11/12/2023, i soggetti di seguito individuati devono trasmettere la comunicazione.

I soggetti obbligati all’individuazione e comunicazione della titolarità effettiva sono: gli amministratori e i liquidatori delle imprese dotate di personalità giuridica (Srl, Spa, Sapa, Cooperative, associazioni, le fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano personalità giuridica.I trust che producono effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali.)

I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali (art. 73 D.P.R. 22/12/86 n. 917) devono essere iscritti in una sezione del Registro delle Imprese.

Sono escluse le ditte individuali e le società di persone.

Secondo la normativa antiriciclaggio (Dlgs n. 231/2007) per titolare effettivo si intende la persona fisica (una o più) che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

Quindi basta essere titolari di almeno il 25% di quota di capitale sociale, che scatta l’obbligo.

Non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello, pertanto tutti i soci che hanno una quota non inferiore al 25% devono munirsi di firma digitale,  per  sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva, in quanto la stessa è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Dpr n. 445/2000. I terzi devono limitarsi a  solo provvedere alla spedizione telematica del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato.

E’ obbligatorio  il costante aggiornamento delle informazioni e dei dati contenuti nel registro. Eventuali variazioni vanno comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla modifica, infine indipendentemente dalle variazioni, le informazioni vanno confermate annualmente (entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima variazione/conferma).

Obbligo di conservazione per 5 anni, Ai sensi dell’art. 22 c. 2 alle

– imprese dotate di personalità giuridica

– alle persone giuridiche private

– ai trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, viene imposto di acquisire e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sullapropria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati,in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clientela.

Le  informazioni contenuti nel registro dei titolari effettivi sono accessibili solo per via telematica. Gli articoli 5, 6 e 7 del Dm n. 55/2022 disciplinano le modalità di accesso da parte di determinate Autorità espressamente individuate (Autorità giudiziaria , Agenzia delle entrate, Guardia di finanza , Autorità di vigilanza di settore, ,direzione nazionale Antimafia e antiterrorismo, etc..), di soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio (banche, commercialisti, consulenti del lavoro, etc..).

In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva alla Camera di commercio territorialmente competente è prevista un’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 2630 del codice civile (da 103 a 1.032 euro).

Tuttavia alla luce della sospensione del decreto disposto dal Tar non sono applicabili le sanzioni (da 103 a 1.032 euro) per chi dovesse trasmettere dopo l’11 dicembre.

La mancata «comunicazione» da parte di uno o più soci sulla titolarità effettiva comporta la temporanea sospensione del diritto di voto e l’impugnabilità delle delibere assembleari ai sensi dell’art. 2377 c.c.

 

Napoli, 10/12/2023

Avv. Giuseppe Marino

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