Definizione agevolata delle liti tributarie in Cassazione alla data del 15/07/2022 spostata al 16/09/2022

La definizione agevolata delle liti tributarie   in Cassazione 5% fino a 100.000 se ha perso l’ufficio in CTP e CTR,  o 20% fino a 50.000,00 negli altri casi di soccombenza parziale dell’ufficio.

Riferimenti normativi: art. 5 L. 31 agosto 2022, n. 130 ,  articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

È possibile accedere al condono se il valore al netto di sanzioni ed interessi non supera 100.000 euro e l’agenzia è soccombente in CTP e CTR, pagando il 5%.Per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito il cui valore non sia superiore a 50.000 euro, si può definire pagando il 20%.Sono esclusi gli aiuti di Stato e in ogni caso si applicano soltanto alle  controversie pendenti in Cassazione alla data del 15/07/2022 (spostata al 16/09/2022), mentre il comma 4 del medesimo articolo definisce come “controversie tributarie pendenti” quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge che introduce il condono, purchè, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva.In attesa dei provvedimenti del direttore  dell’Agenzia  delle entrate che stabiliranno   le  modalità   di  attuazione  del  presente articolo.

Con una correzione alla legge di riforma della giustizia tributaria che entra in vigore il 16 settembre 2022  si amplia il perimetro dei ricorsi che possono usufruire della sanatoria. E’ stato eliminato  il riferimento ai ricorsi pendenti alla data del 15 luglio che aveva creato una discrasia con la data di entrata in vigore della legge prevista per 16 settembre 2022.

             Definizione agevolata dei giudizi tributari                pendenti innanzi alla Corte di cassazione Art. 5 della L. 31 agosto 2022, n. 130  pubblicata sulla GU n.204 pubblicata il 01/09/2022 entrata in vigore 16/09/2022, art. 2697 cc

    1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti  alla  data  del  15  luglio  2022  innanzi  alla  Corte  di Cassazione ai sensi  dell’articolo  62  del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l’Agenzia delle  entrate  risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di  giudizio  eil valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo  16,  comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a  100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma  3  del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al  5 per  cento  del  valore  della  controversia  determinato  ai   sensidell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.   2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti  alla  data  del  15  luglio  2022  innanzi  alla  Corte  di Cassazione ai sensi  dell’articolo  62  del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l’Agenzia delle  entrate  risulti soccombente in tutto o in parte in uno  dei  gradi  di  merito  e  ilvalore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16,  comma  3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  sia  non  superiore  a  50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma  3  del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per  cento  del  valore  della  controversia  determinato  ai   sensidell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.   3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono  essere definite a domanda del soggetto che ha proposto  l’atto  introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.   4. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per  le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla  controparte entro la data di entrata in vigore  della  presente  legge,  purché, alla data della presentazione della domanda di cui al  comma  8,  non sia intervenuta una sentenza definitiva.   5.  L’adesione  alla  definizione  agevolata   delle   controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia  adogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi  della  legge  24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.   6. Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni  del  presente articolo le controversie concernenti anche solo in parte:     a) le risorse  proprie  tradizionali  previste  dall’articolo  2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053  del Consiglio, del 14 dicembre 2020,  e  l’imposta  sul  valore  aggiunto riscossa all’importazione;     b) le somme dovute a titolo di recupero  di  aiuti  di  Stato  ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio, del 13 luglio 2015.   7. La definizione si perfeziona con la presentazione della  domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi  dovuti.Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.   8. Entro il termine di cui al comma 7,  per  ciascuna  controversia autonoma è presentata una distinta  domanda  di  definizione  esente dall’imposta di bollo ed è effettuato un  distinto  versamento.  Per controversia autonoma si  intende  quella  relativa  a  ciascun  atto impugnato.   9. Ai fini della definizione delle controversie si tiene  conto  di eventuali versamenti gia’ effettuati a qualsiasi titolo  in  pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle  percentuali  stabilite nei commi  1  e  2.  La  definizione  non  dà   comunque  luogo  alla restituzione delle somme gia’ versate ancorchè eccedenti rispetto  aquanto  dovuto  per  la  definizione  stessa.   Gli   effetti   della definizione  perfezionata  prevalgono  su  quelli   delle   eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente  alla data di entrata in vigore della presente legge.   10. Le controversie definibili  non  sono  sospese,  salvo  che  il contribuente faccia apposita richiesta  al  giudice,  dichiarando  di volersi avvalere delle disposizioni del  presente  articolo.  In  tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui  al comma 7.   11. L’eventuale  diniego  della  definizione  va  notificato  entro trenta giorni con le modalita’ previste per  la  notificazione  degli atti processuali. Il diniego è  impugnabile  entro  sessanta  giorni dinanzi alla Corte di cassazione.   12. In mancanza di istanza di trattazione  presentata  dalla  parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine  di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto,  con  decreto  del presidente. L’impugnazione del diniego vale  anche  come  istanza  di trattazione.   13. La definizione perfezionata dal  coobbligato  giova  in  favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia  più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo  del  comma 8.   14. Con uno o più provvedimenti del direttore  dell’Agenzia  delle entrate sono  stabilite  le  modalità   di  attuazione  del  presente articolo.   15. Ciascun ente territoriale stabilisce,  con  le  forme  previste dalla  legislazione  vigente  per   l’adozione   dei   propri   atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo  alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Napoli,li 06/09/2022

Avv. Giuseppe Marino

I commenti sono chiusi.