Divieto di discriminazione inversa

Il Divieto di discriminazione inversa o alla rovescia è un principio di diritto europeo, in base al quale i cittadini europei non possono essere discriminati.

Riferimenti normativi: Risoluzione 953/2021 – art. 21 del TUE

Questo principio in sostanza vieta che un diritto che viene riconosciuto a tutti i cittadini europei possa essere negato per una normativa interna.

Esempio lampante è il contraddittorio preventivo europeo,  che in Italia viene riconosciuto soltano per i tributi armonizzati (Iva e dogane) creando pertanto una discriminazione tra cittadini debitori di tributi armonizzati e tributi non armonizzati (Irpef, irap, ires…)

Lo stesso vale per le vaccinazioni, l’Italia sta creando discriminazioni tra vaccinati e non in violazione anche del recente regolamento 953/2021.

Quindi la Discriminazione inversa o discriminazione alla rovescia,   si verifica ogni qual volta uno Stato Membro riserva a uno dei suoi cittadini un trattamento meno favorevole rispetto a quello garantito da  un altro Stato Membro o dall’unione europea. Il fondamento del divieto di discriminazione è statuito dall’art. 21 del TUE che recita:

È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

Nell’ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Il diritto al contraddittorio consiste nel riconoscere ad ogni cittadino europeo il diritto inviolabile di essere sentito prima di subire qualsiasi richiesta impositiva o in particolare prima di subire un trattamento sanzionatorio

Il  diritto al Contraddittorio è  stabilito dagli art. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’uomo, ma anche dall’art. 41 par.2, che impone per una buona amministrazione l’obbligo di ascoltare il cittadino, prima che nei suoi riguardi venga emesso un provvedimento lesivo. Tale obbligo incombe anche sugli Stati membri, anche quando la normativa nazionale non lo preveda Corte di Giustizia Europea 18/12/2018 causa 349/07.

In tal senso si è espressa anche la Cass.a  SSUU 19667/2014 poi corretta, probabilmente su pressione dell’agenzia delle entrate, con la sentenza Cass. SSUU 24823/2015, con la quale il contraddittorio obbligatorio è stato limitato ai tributi armonizzati.

Io personalmente ritengo illegittimo l’orientamento correttivo delle Sezioni Unite, chiaramente pro fisco, con il quale si è limitata l’applicazione del contraddittorio obbligatorio ai soli tributi armonizzati (iva e dazi), a cui per il diritto eurounitario (n.d.a.) vanno aggiunte anche le sanzioni, non riconoscere il diritto al contraddittorio per i tributi nazionali non armonizzati (Irpef, Irap, Ires..)  crea una discriminazione inversa tra cittadini europei.

In ogni caso per qualsiasi atto con il quale si comminino sanzioni è necessario il contraddittorio preventivo obbligatorio, come previsto dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo .

Napoli,li 03/10/2021

Dott. Giuseppe Marino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *