Efficacia in sede tributaria del giudicato penale

 Efficacia in sede tributaria del giudicato penale

Cassazione, 5 Sezione Tributaria,  n. 25632/2021 depositata il 22/09/2021

La sentenza penale di assoluzione pur sussistendo il doppio binario, non impedisce al giudice tributario di tenerne conto al fine della decisione come giudicato esterno e  non nè impedisce il deposito anche fuori termine, essendo la sentenza un atto pubblico rilevabile anche d’ufficio.

Normativa di riferimento: Art. 20 del dlgs n. 74/2000, dart. 654 del codice di procedura penale

Giurisprudenza di riferimento, Corte Cass., sez. trib 25632/2021 Corte Cass., sez. trib., n. 27954/2009 e Corte Cass., sez. trib., n. 11785/2020, Corte Cass., sez. VI, n. 48/2021

 Vi segnalo questa interessante sentenza, che consente al contribuente una maggiore difesa, già fortemente limitata da un processo tributario eccesivamente pro fisco, permettendo di smentire fatti che nel processo tributario spesso e volentieri vengono inventati, dalla impossibilità di prova testimoniale e dall’uso indiscriminato delle presunzioni.

Una società era stata sottoposta a controllo e l’amministratore denunciato per reati tributari ex decreto legislativo n. 74/2000 accusato di aver occultato componenti positivi del reddito o esponendo componenti negativi fittizi, tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione.

Il Giudizio penale si era concluso con l’assoluzione ed era divenuto definitivo.

La CTR prendeva in considerazione la sentenza penale e accoglieva il ricorso del contribuente, ricorreva per Cassazione l’agenzia delle Entrate, sostenendo che l’efficacia vincolante del giudicato penale si produce soltanto nei confronti di chi sia stato parte del giudizio penale mentre, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate non aveva partecipato a quel giudizio e, ancora, perché l’efficacia vincolante del giudicato penale non potrebbe giammai operare automaticamente nel processo tributario invocando la sussistenza del doppio binario.

Orbene è vero che l’art. 20 del dlgs n. 74/2000 pone la regola, detta del doppio binario per cui il procedimento di accertamento e il processo tributario non si sospendono per la pendenza del processo penale sui medesimi fatti e non esiste, quindi, alcun rapporto di pregiudizialità rispetto alla normativa passata fra il processo penale e quello tributario.

Quindi il legislatore contrariamente a quando esisteva la pregiudiziale tributaria poi abrogata, stabilisce che ciascuno processo (tributario e penale)  è autonomo.

Si pensi alla sostanziale differenza degli strumenti probatori esistenti nei due processi (Nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale e  assumono valore le presunzioni) per fortuna due aspetti assenti nel processo penale.

Il Giudicato penale ai sensi dell’art. 654 del codice di procedura penale   non ha automatica efficacia di giudicato nel processo tributario: infatti il menzionato articolo 654 c.p.p. prevede che nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (in cui è previsto l’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale) solo a due condizioni: Che i fatti accertati siano  stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale; Che la legge civile non ponga  limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

Quest’ultimo presupposto impedisce l’utilizzo in sede tributaria, tuttavia la circostanza che il giudicato penale non faccia stato nel giudizio tributario, non significa che il giudice tributario possa ignorarlo completamente, essendo chiamato a una puntuale valutazione della coincidenza dei fatti sui quali si è definitivamente pronunciato il giudice penale con quelli contestati in sede tributaria.

La sentenza penale non ha un’automatica valenza di cosa giudicata nel processo tributario avente a oggetto gli stessi fatti, ben potendo comunque essere presa in considerazione dal giudice tributario come possibile fonte di prova  Corte Cass., sez. trib., 30 dicembre 2009, n. 27954 e Corte Cass., sez. trib., 14 maggio 2010, n. 11785

Secondo la  Cassazione l’aver depositato la sentenza come fonte di prova  sebbene prodotta  quasi al termine del giudizio di appello, l’eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito poiché prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte, ed essendo un atto pubblico, è rilevabile anche d’ufficio (Corte Cass., sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 48). Sarebbe stato impossibile per il contribuente anticipare nelle proprie difese una sentenza penale che non era ancora stata pronunciata.

Napoli, 19/10/2021

Dott. Giuseppe Marino

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