Atto di recupero crediti d’imposta ricerche e sviluppo

R&s Atto di recupero  Credito d’imposta Ricerche e Sviluppo

La prova di aver diritto al credito d’imposta spetta al contribuente, con la restituzione spontanea (decreto fiscale 146/2021) si risparmiano le sanzioni e si evita la responsabilità penale. Il blocco del  Durc dell’Inps è illegittimo, comporterebbe un doppio pagamento e l’indebito recupero delle compensazione effettuate prima dell’avviso di recupero notificato dall’agenzia delle entrate. E’ indispensabile impugnare l’atto per non farlo diventare definitivo.

I  contribuenti che hanno ricevuto un atto di contestazione o atto di recupero credito d’imposta ricerche e sviluppo non ancora divenuto definitivo (quindi è indispensabile fare ricorso per evitare che lo diventi)  alla data di entrata in vigore del decreto fiscale 146/2021  e provvedono alla restituzione volontaria o come lo chiama la norma  riversamento spontaneo, previo  invio di un  apposita richiesta all’Agenzia delle entrate da presentare entro il 30/09/2022, potranno risparmiare le sanzioni, ovviamente  l’importo del credito indebitamente utilizzato deve essere liquidato senza avvalersi della compensazione entro il 16/12/ 2022 (fatta salva l’opzione per il versamento in tre rate di pari importo).

Un altro vantaggio che comporta la restituzione spontanea è l’esclusione della punibilità prevista dal reato di indebita compensazione ex art. 10-quater dlgs 74/2000.

Quindi la nuova norma potrà applicarsi anche agli atti notificati prima dell’entrata in vigore, purché l’accertamento non sia definitivo, ossia in parole semplici se avete fatto ricorso ed è ancora pendente.

Sul piano oggettivo, vengono sanate le attività di R&S di dubbia qualificazione, nonché gli errori nella quantificazione o individuazione nelle spese ammissibili, sembrerebbe non siano ammesse alla restituzione volontaria le “condotte fraudolente”.

Ricordo ai noi contribuenti che ogni qualvolta utilizziamo crediti d’imposta o agevolazioni, spetta a noi dimostrare di averne titolo.

Il Problema che avranno tutti ovviamente sarà quello del rilascio del Durc, la maggioranza delle aziende avranno compensato il credito d’imposta ricerche e sviluppo con i contributi Inps da pagare.

L’inps blocca il rilascio del Durc, su segnalazione dell’agenzia delle Entarte.

Questo porta due considerazioni importanti, la prima è che se l’azienda già ha ricevuto l’atto di recupero dall’agenzia delle entrate e poi dovrà anche ripagare l’Inps, pagherà due volte.

La seconda considerazione, già accolta come eccezione dal tribunale di Roma con sentenza del 09/09/2021 RG 26391/2019 Giudice dott.ssa Francesca Giacomini, parte dalla illegittimità del recupero Inps per le rate compensate prima dell’atto di recupero dell’agenzia delle Entrate, proprio perché l’art. 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006 non legittima il recupero dei benefici contributivi relativi a periodi precedenti all’attività di accertamento di irregolarità.

Chi ha usufruito del credito d’imposta ricerche e sviluppo deve inviare all’Agenzia una sostanzioso dossier, completo di tutti i dati e gli elementi a sostegno del credito di imposta; Rimanere esposto ai successivi controlli erariali, alla decadenza dalla definizione in caso di accertamento di operazioni fraudolente e per il tardivo versamento alla scadenza anche di una sola rata; Infine dovrà affrontare il processo penale.

 Napoli,li 23/10/2021

Dott. Giuseppe Marino

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