Estratti di ruolo non impugnabili, diritto alla difesa soltanto per chi ha rapporti con la Pubblica Amministrazione

Estratti di ruolo non impugnabili, diritto alla difesa soltanto per chi ha rapporti con la Pubblica Amministrazione, il nuovo art.12 del Dpr 602/73 ha numerosi profili di incostituzionalità.

Diritti Costituzionali sempre più limitati

L’impugnabilità degli estratti era stata finalmente riconosciuta dalla Cassazione a Sezioni Unite n.19704/2015, che con un interpretazione costituzionalmente orientata aveva riconosciuto il diritto del contribuente alla tutela anticipata.

La Giustizia tributaria aveva fatto di tutto per impedirne l’esercizio alla difesa anticipata, a mio parere l’art.19 del dlgs 546/92 tra gli atti impugnati elenca il ruolo che non può che essere rappresentato dall’estratto di ruolo o dalla cartella, per cui non c’era bisogno di una interpretazione a sezioni unite.

A prescindere dalle mie considerazioni, ormai era una conquista dei contribuenti il diritto di impugnare l’estratto di ruolo, quando la cartella non era stata ritualmente notificata.

Ora il diritto alla difesa è garantito soltanto per chi ha rapporti con la pubblica amministrazione, dimenticando di tutelare tutti quei contribuenti, che per il pregiudizio di un iscrizione a ruolo, possono essere impossibilitati  a compensare i crediti tributari per l’esistenza di ruoli superiori a 1500 euro (Art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/10conv. in L.122/2010)  o ad ottenere credito bancario. Per questi contribuenti non ci sarà più possibilità di sopravvivenza, la proposizione del ricorso eliminava il pregiudizio del credito bancario, ora non sarà più possibile, grazie a una classe politica, che si fa scrivere le leggi dai burocrati del Ministero

Ora questo diritto è stato negato, a tal fine vi invito tutti ad eccepire l’incostituzionalità dell’art. 12  del Dpr 62/1973 come modificato dall’art. 3 bis del D.L. 146/2021 conv. in L. 215/2021, per violazione dei seguenti articoli della Costituzione: art.3 (uguaglianza) art. 24 (diritto alla difesa) art. 97 (imparzialità, ragionevolezza)  della Costituzione

L’art. 3 bis ha aggiunto in sede di conversione al cosiddetto decreto fisco-lavoro, il dl 146/2021, convertito nella legge n. 215/2021, che introduce un nuovo comma all’art. 12 del dpr n. 602/73 ha impedito ai contribuenti di impugnare gli estratti di ruolo con un eccezione in tre casi tassativi.

Un primo arresto in verità c’era già stato dalla giurisprudenza con l’obbligo di dimostrare l’interesse ad agire, ora l’agenzia delle entrate, che in pratica fa le leggi al posto dei parlamentari, che capiscono poco o niente di fisco e legislazione relativa,

L’estratto di ruolo può essere impugnato soltanto nei casi in cui la cartella di pagamento è stata  invalidamente notificata con la dimostrazione che  dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto ex art. 80, comma 4, dlgs 18 aprile 2016, n. 50; oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), dm 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis, dpr n. 602/1973 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Napoli,li 29/12/2021

Dott. Giuseppe Marino

 

 

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