Falsa residenza ai fini  ICI e IMU l’onere della prova è a carico del Comune

False residenze ai fini  ICI, IMU l’onere della prova è a carico del Comune

Negli ultimi anni al fine di battere cassa, i Comuni stanno raschiando il fondo recuperando l’ici ai falsi residenti.

Riferimento normativo: Art.8 del Dlgs 504/1992, art. 7 L.212/200, art. 3 L.241/2000, art. 1 Decreto legge 27 maggio 2008, n° 93

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 29505/2021, Cass. ord. n. 12299/17, n. 13062/17; Cass 2018 nr 14793

Vediamo cosa dice la norma, a chi spetta la prova e come ci si può difendere.

L’art.8 del Dlgs 504/1992 sancisce una presunzione legale relativa a favore del contribuente di residenza abituale all’indirizzo di residenza anagrafica, che contrariamente a quanto si possa pensare, ciò che le agevolazioni vanno provate dal contribuente, inverte l’onere della prova a carico del Comune che vuole negarne l’agevolazione.

Il Comune che intende escludere il beneficio fiscale quindi ha l’onere della prova di  dimostrare l’esistenza di una realtà diversa dalle risultanze anagrafiche,  dimostrazione che  può essere costituita da qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la non abituale dimora.

In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 per l’immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito. (Cass. 29505/2021, Cass. ord. n. 12299/17, n. 13062/17; Cass 2018 nr 14793).

L’art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n° 93 ha disposto l’esenzione Ici (ora IMU) prima casa a decorrere dall’anno 2008.

Negli ultimi tempi i comuni stanno emettendo avvisi di accertamento senza alcuna motivazione con il solo presupposto che la residenza dei coniugi è diversa.

Gli accertamenti vanno motivati, devono rendere edotto il contribuente in base a quale ragionamento logico giuridico ritengono che la residenza sia fittizzia e supportare tale motivazione con delle prove valide, la norma pone una presunzione di residenza a favore dei contribuenti, che deve essere sconfessata dai comuni.

Ciò premesso è buona norma in ogni caso di accertare l’iter logico giuridico alla base della pretesa del Comune, ossia analizzare dettagliatamente quale sarebbe la prova aurea della residenza fasulla e se il caso provare per quanto sia possibile con argomentazioni e prove fattuali che di fatto la situazione è perfettamente contraria a quella che afferma il Comune.

Napoli,li  04/11/2021

Dott. Giuseppe Marino

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