Il Giudizio di ottemperanza nel processo tributario

Il Giudizio di ottemperanza nel processo tributario

Riferimenti normativi: Art.68, 69  69bis, 70, Dlgs 546/92

Quando si presenta un ricorso tributario, non è facile ottenere la sospensione, in quanto devono sussistere il fumus boni iuris e il periculum in mora, ossia l’apparente fondatezza del ricorso e il pericolo di un danno grave e irreparabile.

Non è raro quindi che il contribuente sia costretto a pagare, per non subire azioni esecutive che metterebbero a repentaglio la normale gestione aziendale.

Quando la sentenza è favorevole al contribuente, a maggior ragione quando è definitiva, l’amministrazione finanziaria deve procedere al rimborso di quanto incassato nelle more del giudizio.

Non c’è alcuna istanza di rimborso e un ricorso avverso il diniego da fare, semplicemente avviare il giudizio di ottemperanza, che costiuisce l’unico rimedio esperibile, si rammenta che non si può più esperire l’esecuzione forzata processuale civilistica, come purtroppo previsto dall’art. 9 c.1 lettere ff,gg,hh,ii del Dlgs 156/2015, limitando ancora di più i poteri difensivi del contribuente.

Quando la sentenza è favorevole l’amministrazione ha l’obbligo di restituire la somma, l’art. 68 comma 2 del Dlgs 546/92 stabilisce che:  Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.

L’art.69  del Dlgs 546/92 nella nuova formulazione sancisce la provvisoria esecutività delle sentenze tributarie (Cass. Sez. Unite, sent. n. 758 del 13.01.2017).

L’unico adempimento che ha il contribuente è notificare la sentenza  e intimare all’ufficio di procedere al rimborso entro 90 gg, dopo di che si procede all’ottemperanza.

Non ci sono altri adempimenti e non  ci sono termini da rispettare, l’unico termine è quello di prescrizione ordinaria di 10 anni della sentenza Cass. 18027/2016.

Il giudizio di ottemperanza può essere avviato trascorsi 90 gg dalla notifica della sentenza e dall’intimazione ad adempiere, si deposita direttamente il ricorso in duplice copia senza notificarlo alla controparte, alla notifica provvederà la Commissione, contro la sentenza è ammesso soltanto il ricorso per Cassazione.

Il Giudizio di ottemperanza è disciplinato dagli art. 68-69-69bis e 70 del Dlgs 546/92.

Per avviare il giudizio di ottemperanza è sufficiente la notifica della sentenza alla controparte per la riforma del dall’art. 9, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, accompagnata da un intimazione ad adempiere.

L’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art. 68 deve provvedere entro 90 gg al rimborso delle somme incassate sul ricorso accolto per il contribuente, trascorso tale termine il trascorrere dei 90 gg è condizione sufficiente ad avviare il giudizio di ottemperanza.

Non è necessaria alcuna istanza di rimborso, ne tanto meno che la sentenza disponga il pagamento, l’accoglimento del ricorso è condizione per poter ottenere la restituzione delle somme, non ci sono altri adempimenti, non ci sono termini da rispettare, l’unico termine è quello di prescrizione ordinaria di 10 anni dal deposito della sentenza Cass. 18027/2016.

Leggendo in combinato disposto le due norme si avrà che, notificata la sentenza alla controparte, qualora l’ufficio  entro i 90 giorni successivi (Termine perentorio previsto dalla norma) non provveda all’adempimento, si potrà procedere, senza bisogno di messa in mora, all’instaurazione del giudizio di ottemperanza.

L’unico strumento previsto dalla norma è il giudizio di ottemperanza, si rammenta che non si può più esperire l’esecuzione forzata processuale civilistica, come purtroppo previsto dall’art. 9 c.1 lettere ff,gg,hh,ii del Dlgs 156/2015, limitando ancora di più i poteri difensivi del contribuente.

L’art.69  del Dlgs 546/92 nella nuova formulazione sancisce la provvisoria esecutività delle sentenze tributarie (Cass. Sez. Unite, sent. n. 758 del 13.01.2017).

Il ricorrente ai sensi dell’art. 70 del Dlgs 546/92 deve depositare due copie del  ricorso per ottemperanza, senza notificare il ricorso alla controparte, la notifica è per legge a carico della segreteria della Commissione Tributaria .

Vi faccio presente che contro la sentenza di primo grado di rigetto del giudizio di ottemperanza è ammesso soltanto il ricorso per Cassazione per violazione delle norme sul procedimento, art.70 comma 10 del Dlgs 546/92, per cui per evitare un aggravio di spese, si può tentare di ripresentare il ricorso per ottemperanza sottolinenado gli errori fatti dal giudice.

Ricordate che le sentenze tributarie sono provvisoriamente esecutive ex art. 69 del dlgs 546/92  e le somme vanno rimborsate per legge ex art. 68 comma 2 entro 90gg  e quelle liquidate per sentenza (spese di lite o rimborso) entro 90 gg sempre dalla notifica della sentenza ai sensi dell’art. 69 comma 4 dalla notifica della sentenza.

Il giudizio di ottemperanza va fatto in CTP se la sentenza è  di primo grado passata in giudicato  e in CTR  negli altri casi e quindi se  nel frattempo è in corso l’appello.

Ricordatevi infine che è  consolidato principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione, così avendosi il giudicato implicito (Cass. 5486/2019, Cass.35137/2021)

Napoli,li 28/11/2021

Dott. Giuseppe Marino

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