I presupposti dell’accertamento parziale, l’impugnazione a seguito dell’adesione, la non tassatività degli atti impugnabili

I presupposti dell’accertamento parziale, l’impugnazione a seguito dell’adesione, la non tassatività degli atti impugnabili ex art. 19 del Dlgs 546/92

Riferimenti normativi: Art.19 Dlgs 546/92, Art. 5bis e Art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218/1997, Art. 24 della L. n. 4/1929, Art. 41-bis DPR  n. 60073, Art. 54, quarto comma, DPR  n. 633/72

Riferimenti giurisprudenziali:  Cass. 29036 /2021, Cass. n.4566/2020 nr 8663/2011,15946/2010, 1473/2010, 17202/2009

L’accertamento parziale presuppone un accertamento senza valutazione, ma da una capacità contributiva che emerga icto oculi (con evidenza, ad esempio fitti non dichiarati con contratto registrato), negli altri casi in cui si richieda un processo istruttorio di valutazione non è consentito l’accertamento parziale, ma quello ordinario.

L’adesione al pvc, legittima l’emissione di un accertamento, ma non ne esclude l’impugnazione qualora l’accertamento ecceda i limiti prefissati dal pvc (es. una sanzione diversa, interessi addebitati sul ritardo dell’ufficio che emette l’accertamento dopo tre anni dal pvc etc..)

L’ufficio deve emettere l’avviso di accertamento entro 60 giorni dall’adesione al pvc come imposto dall’art. Art. 5bis del  d.lgs. n. 218/1997.

La lettura dell’art. 19 del Dlgs  n. 546/1992 si deve interpretare estensivamente identificando tra gli atti impugnabili tutti quelli che, a prescindere dal loro nome, avanzino una pretesa tributaria nei confronti del contribuente » (Cass. 29036 /2021, Cass. n.4566/2020 nr 8663/2011,15946/2010, 1473/2010, 17202/2009)

L’accertamento parziale è ammesso soltanto per manifestazioni di capacità contributiva immediatamente rilevabili, senza necessità di valutazioni o istruttorie: La ratio dell’accertamento parziale, si rinviene nella esigenza di consentire l’imposizione di una capacità contributiva che emerga ictu oculi; Qualora il contribuente aderisca al p.v.c., qualora il processo verbale di constatazione presenti contenuti eterogenei, indicando sia contestazioni di carattere sostanziale che eventuali profili che attengono ad una eventuale, possibile attività istruttoria di accertamento, l’adesione del contribuente all’integrale contenuto del verbale va riferita solo alla parte che può dare luogo ad un accertamento parziale e, dunque, alla richiesta di una maggiore imposta; tali considerazioni hanno effetti anche sotto il profilo della ammissibilità dell’impugnazione avverso l’atto di definizione conseguente all’adozione del processo verbale di constatazione; l’adesione al processo verbale di constatazione, invero, comporta una condivisione dei contenuti del verbale e, dunque, della pretesa erariale, ed è per tale ragione che, in tal caso, l’amministrazione finanziaria non può procedere alla formale notifica di un successivo atto impositivo; di recente, questa Corte (Cass. 29036 /2021, Cass. civ., 21 febbraio 2020, n. 4566

I limiti entro cui può essere fatta valere l’impugnabilità dell’atto di definizione che muovono, in sostanza, dal fatto che l’impugnazione può essere fatta valere solo nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra la maggiore imposta dovuta, secondo quanto emerge nel processo verbale di constatazione, e l’importo indicato nell’atto di definizione; in sostanza, lo strumento della tutela giudiziaria è utilizzabile solo nel caso in cui il contribuente ravvisi degli errori in fase di liquidazione del tributo da parte dell’amministrazione finanziaria, avendo questa non correttamente determinato una maggiore imposta dovuta in base alle risultanze del processo verbale di constatazione, posto che, solo in tali circostanze, escludere un’autonoma impugnazione dell’atto di definizione significherebbe impedire al contribuente di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale, con l’effetto che, pur in presenza di errori da parte dell’Ufficio, si vedrebbe cristallizzata, senza alcuna possibilità di tutela, una pretesa erariale non legittima; tuttavia, come detto, i confini della impugnabilità dell’atto di definizione si arrestano sulla soglia della non contestabilità dei rilievi contenuti nel processo verbale relativi a ragioni di ordine sostanziale

Napoli,li 28/12/2021

Dott. Giuseppe Marino

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