I Principi di chiarezza e sinteticità degli atti giuridici

I Principi di chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti giuridici, costituiscono semplici esortazioni, nessuna sanzione è prevista dalla legge.

L’art. 121 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha sancito il principio di chiarezza e sinteticità di tutti gli atti del processo civile e a mio parere anche nel processo tributario, ove non diversamente stabilito, in maniera analoga all’art. 3 del codice del processo amministrativo.

I Principi su esposti devono comunque essere rispettosi dell’art. 111 della Costituzione, sul giusto processo e della sua ragionevole durata, e dell’art.24 della Costituzione  principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Aristotele diceva, che la via aurea è quella di mezzo, da un lato bisogna consentire ai giudici, al fine di velocizzare i processi, di comprendere agevolmente la causa petendi e le ragioni del ricorrente, dall’altra bisogna garantire il diritto alla difesa.

Non si può a mio parare applicare una regola per tutti, ci sono difese articolate, che necessitano di atti lunghi, come ci sono difese semplici, che invece vengono  confezionate in atti lunghi e inutilmente prolissi.

Bisogna valutare caso per caso, una cosa è certa l’avvocato deve mettersi nei panni del giudice e il giudice nei panni dell’avvocato per giudicare e redigere atti in modo corretto.

Io personalmente quando redigo un atto nella premessa, anticipo in poche righe  i fatti e le ragioni  del contendere, che vado  a sviluppare,  per rendere possibile immediatamente al giudice di comprendere di cosa stiamo parlando. Poi inserisco link a norme e approfondimenti, che se il giudice ritiene opportuno può andare a vedere.

Cicerone aveva ragione la lingua giuridica  deve essere breve, chiara e probabile, (verbis quoque dilucidis)

Il legislatore non spiega specificatamente cosa s’intende per “sinteticità e chiarezza” ai fini della redazione degli atti, stabilendo cosa debba o non debba scrivere l’avvocato per redigere  un atto sintetico e chiaro.

Per essere sintetico l’avvocato deve evidenziare tutti i nodi cruciali della controversia evitando riferimenti sovrabbondanti, dissertazioni del tutto superflue e, ancora, della riproposizione di questioni o eccezioni già esaminate e superate nel corso del processo, evitando di redigere atti eccessivamente lunghi.

Per essere chiaro l’avvocato deve rendere l’atto di immediata comprensione con una logica lineare per i suoi destinatari. Aristotele diceva che il discorso, se non rende chiaro il significato, non svolgerà la sua funzione propria

L’art. 121 c.p.c., novellato con il principio di chiarezza e sinteticità di tutti gli atti processuali civili, costituisce una semplice esortazione, un invito agli avvocati alla linearità e all’essenzialità, perché non conferisce al giudice strumenti sanzionatori per prevenire e contrastare il fenomeno degli scritti difensivi non chiari.

se il legislatore avesse voluto sussumere la violazione del dovere di sinteticità, sic et simpliciter, tra i comportamenti da sanzionare, l’avrebbe detto. Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

Però bisogna valutare la reazione della magistratura alla violazione di detti principi, che potrebbe essere sostanzialmente configurabile in due comportamenti possibili, condanna alle spese e omesso esame di atti troppo lunghi.

Sarà poi il giudice di legittimità a valutarne la conformità con l’ordinamento.

Napoli,01/04/2024

Avv. Giuseppe Marino

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