Processo tributario prove in appello non più consentite

Novità sulle Nuove prove in appello nel processo tributario, le prove delle notifiche non possono più essere prodotte in appello

 

Fonti normativi: Art.58 del Dlgs 546/1992 come modificato dal Dlgs 220 del 30/12/2023 in vigore dal 04/01/2024

Le novità apportate all’art. 58 del Dlgs 546/92 dal Dlgs 220/2023 si concretizzano nel divieto di produrre i referti di notifica delle notifiche degli atti presupposti e le deleghe di firma degli uffici fiscali.

Gli altri mezzi di prova diversi da quelli su esposti, non possono invece essere prodotti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione.

Da come è strutturata la norma ad esempio se il contribuente non produce ad esempio la prova di aver diritto all’agevolazione, il collegio può ammettere la prova in appello.

La norma quindi è manifestamente pro contribuente e sinceramente elimina una ingiustificata disparità di trattamento tra processo civile, dove non è consentito produrre prove in appello e processo tributario, dove prima del 03/01/2024, l’ufficio anche se non costituito in primo grado poteva produrre le prove in appello, contravvenendo anche al principio che regola l’appello, ossia la specifica censura del comportamento del giudice delle prime cure. Una norma che prima comportava una grande ingiustizia facendo squilibrare la bilancia della giustizia tutta a favore del fisco.

Ulteriore novità è rappresentata dal fatto, che la nuova norma si applica agli appelli proposti dal 04/01/2024, appelli e non ricorsi, per cui l’applicazione si estende ai giudizi in corso, ossia ai ricorsi già introdotti, prima della riforma.

Si riporta l’art.58 innovato:

Articolo 58

Nuove prove in appello

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

  1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
  2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
  3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis.

Napoli,li 15/04/2024

Avv. Giuseppe Marino

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