Il disconoscimento delle fotocopie dall’originale

Il disconoscimento delle fotocopie dall’originale

Negare l’esistenza di un originale equivale a specifico disconoscimento della fotocopia

Quando l’agenzia delle entrate riscossione, esibisce le relate di notifica delle cartelle, il contribuente ha l’onere di contestarle, la contestazione deve contenere espressamente in cosa la copia differisca dall’originale, ma conviene negare  l’esistenza stessa d’un originale, in quest’ultimo caso, senza formule sacramentali o specifiche indicazioni di difformità, il giudice tributario ex art. 22 del Dlgs 546/92 deve ordinare l’esibizione degli originali.

L’art. 22 del Dlgs nr 546/1992 al comma 5 stabilisce che ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi.

Riferimenti normativi: Art.2719 c.c.,  Art.22 Dlgs 546/92

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 3126/2022 – Cass. n. 21054/2020 –  Cass. n 24207 del 2021 n. 21054 del 2020 cit.; Cass. n. 7775/2014 –   Cass. n. 12730/2016

L’art. 22 del Dlgs 546/92 stabilisce una sorta di possibile causa di esclusione della sanzione dell’inammissibilità – da intendersi quale vera e propria extrema ratio – quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell’atto e l’osservanza delle regole processuali fondamentali (Cass. n. 26560 del 2014).

Solo in tale ipotesi l’esibizione dei documenti costituisce un obbligo del giudice a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte resistente (v. Cass. n. 11435/2018).

In  tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 21054 del 2020; Cass. n. 12730 del 2016), con la precisazione che “Una contestazione della conformità all’originale d’un documento prodotto in copia  è validamente compiuta ai sensi dell’art.2719 c.c., quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall’originale, ovvero quando si neghi l’esistenza stessa d’un originale” (Cass. n 24207 del 2021 n. 21054 del 2020 cit.; Cass. n. 7775 del 2014),

Napoli,li 16/02/2022

Avv. Giuseppe Marino

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