Cassa forense, nessuna sanzione, obbligatoria la contestazione, prescrizione

Cassa forense, nessuna sanzione possono comminare le Casse di previdenza per omessa comunicazione dei redditi (mod.5),  obbligatoria la preventiva contestazione.

Riferimenti normativi: Artt. 13, 14 e 28, L. n. 689/1981, Artt. 3, 23  e 97 della Costituzione, art. 19 L.576/1980

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionali 233/2009, Corte Costituzionale n.5/2021, Cass. n. 12367/1999, Cass. 17702/2020, Cass. nn. 4364/1992, Cass.7570/1993, Cass.1113/1995

In primo luogo la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l’omessa o infedele comunicazione dei redditi alle Casse (Cassa forense, Cassa dottori  commercialisti, Cassa Ragionieri etc..), non possono essere irrogate senza previa contestazione come previsto dalle norme imperative che riguardano l’accertamento e la contestazione della violazione (artt. 13 e 14, L. n. 689/1981);

In secondo luogo a prescindere dalle interpretazioni, nessuno può negare che alle sanzioni si applicano i principi di diritto penale, che prevede il  principio di legalità  in base al quale è riservato soltanto allo stato definire le sanzioni amministrative (attualmente disciplinate dalla L.689/81) non essendo possibile che, in assenza di una legge che deroghi all’art. 1, I. n. 689/1981, si introducano sanzioni amministrative mediante fonti secondarie (così Cass. n. 12367/1999).

L’art. 28 della l.689/81,  stabilisce che  “il diritto a riscuotere la sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione

L’art. 3 della legge 335/1995 stabilisce  che i contributi previdenziali  si prescrivono in 5 anni, specialmente per quelli della gestione separata.

L’articolo 66 della Legge 247/2012 ha previsto: La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Dopo l’entrata in vigore dell’art. 66 della L. n. 247/2012 la Corte di Cassazione ha ha stabilito con  la sentenza 6729/2013 che: “la nuova disciplina di cui all’art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” .

In sostanza, prima si applicava la prescrizione quinquiennale, con l’entrata in vigore dell’art. 19 della legge n. 576/1980 cil nuovo termine è di 10 anni per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti a Cassa Forense.

Essendo stato il potere di adottare «deliberazioni in materia di regime sanzionatorio» attribuito «nell’ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509», ossia allo scopo di «assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale», la potestà in esame debba necessariamente circoscriversi alla commisurazione delle sanzioni irrogabili in relazione alle varie tipologie di illecito, restando invece ad essa estranea, per ciò che qui rileva, la possibilità di derogare alle disposizioni imperative del procedimento individuato al Capo I, sez. II, della legge n. 689/1981. Nell’individuare, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, il perimetro di legittimità dell’esercizio dei poteri sanzionatori attribuiti alla pubblica amministrazione e ai soggetti che ad essa, a tal fine, debbono ritenersi equiparati, questa Corte di legittimità ha avuto infatti modo di precisare che, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost. (Cass. 17702/2020, Cass. nn. 4364/1992, Cass.7570/1993, Cass.1113/1995).

Non è in alcun modo possibile né che, in assenza di una legge che deroghi all’art. 1, I. n. 689/1981, si introducano sanzioni amministrative mediante fonti secondarie (così Cass. n. 12367 del 1999), né che la normazione secondaria non preveda garanzie in grado di escludere che la discrezionalità attribuita alla pubblica amministrazione e agli enti ad essa equiparati si trasformi in arbitrio (v. in tal senso Cass. nn.16498/2003 e Cass.17602/2003, nonché Cass.SS.UU. n. 18262/2004).

L’applicazione delle sanzioni può essere disposta soltanto dallo stato la Corte Costituzionale con la Sentenza n.238/2009 e la  sentenza n. 5/021  hanno evidenziato il  principio di legalità che vige per il diritto penale in senso stretto, trattandosi, pure in questo caso, di assicurare al consociato tutela contro possibili abusi da parte della pubblica autorità (sentenza n. 32 del 2020) riservando il potere sanzionatorio soltanto allo stato e quindi Enti locali e Casse di previdenza non hanno alcun potere sanzionatorio.

Napoli,li 14/02/2022

avv. Giuseppe Marino

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