Il fallito può impugnare gli atti tributari in caso di inerzia del curatore

Il fallito deve provare l’inerzia del curatore e proporre ricorso avverso gli atti tributari, pur essendo fallito, a condizione che i debiti siano nati da un rapporto d’imposta anteriore alla data di dichiarazione del fallimento.

Riferimenti normativi: Art. 43 L.F.

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione Civile Sezioni Unite sentenza n. 11287 del 28/04/2023, Cass. n. 13814/2016, Cass. n. 13991/2017, Cass. n. 9248/2015, Cass. n. 13814/2016 e Cass. n. 8132/2018

Per anni, quando il contribuente se pur vittorioso oppure destinatario di un atto tributario (cartella, avviso di accertamento) del tutto infondato, doveva chiedere al curatore di impugnare o di andare avanti nel processo.

Il curatore a sua volta doveva chiedere l’autorizzazione al Giudice delegato, che nella maggior parte dei casi non veniva concessa e lo Stato come al solito si insinuava al passivo pur essendo titolare di una pretesa infondata e viziata di nullità.

La giurisprudenza di legittimità prevalente (Cass. n. 13814/2016, Cass. n. 13991/2017, Cass. n. 9248/2015, Cass. n. 13814/2016 e Cass. n. 8132/2018) ha stabilito che il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione processuale nel caso di inerzia degli organi fallimentari.

Negli anni però si era creato un conflitto di giudicato, tale da risolverlo con le Sezioni Unite.

La Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la  sentenza n. 11287 del 28/04/2023 ha stabilito che in caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l. fall., in caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato. L’ insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, così inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo e va conseguentemente rilevata anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.

Napoli,li 28/04/2023

Avv. Giuseppe Marino

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