Termini di decadenza per la notifica dell’accertamento, il regime premiale riduce i termini e inibisce l’utilizzo di presunzioni semplici e accertamenti sintetici
La maggioranza dei contribuenti non fa attenzione a questo piccolo particolare e ai sui enormi vantaggi, l’essere stati negli anni scorsi congrui e coerenti con gli studi di settore o avere un ISA con un elevato livello di affidabilità, almeno pari a 8 oppure se hanno un Isa complessivo di 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, consente l’accesso al regime premiale. Viene inoltre riconosciuta la disapplicazione della disciplina delle società non operative prevista dall’art. 30 della legge 724/94, in questo caso con un punteggio complessivo o almeno pari a 9. Infine ci sono agevolazione anche per le compensazioni senza il visto per un importo non superiore a 50 mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20 mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap.
E’ buona norma pertanto e conservarsi lo studio di settore o l’ISA rendendo facilmente rilevabile l’accesso al regime premiale. I termini per la notifica degli accertamenti che possono essere notificati dal 2016 entro il 31/12 del quinto anno successivo, sono ridotti a quattro. Viene inoltre preclusa la possibilità per l’agenzia delle entrate di effettuare accertamenti su presunzioni semplici e accertamenti sintetici.
Riferimenti normativi: D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , in vigore dal 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300). – Art. 30 della legge 724/94
Riferimenti di prassi: Provvedimento 23/05/2017, provvedimento 27 aprile 2022
Agenzia delle Entrate, provvedimento 27/04/2023, n. 140005/2023
Al regime premiale per i contribuenti possono accedere tutti coloro, che negli anni scorsi abbiano avuto lo studio di settore congruo e coerente con gli studi di settore o avere un ISA con un elevato livello di affidabilità, almeno pari a 8 oppure se hanno un Isa complessivo di 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità
L’articolo 10 al comma 9 del Dl 201/2011 ha previsto, a partire dal periodo di imposta 2011, un regime premiale che consente di usufruire dei seguenti benefici :
- La preclusione per gli accertamenti basati su presunzioni semplici, purché queste siano dotate dei requisiti della gravità, precisione e concordanza (Accertamenti analitico presuntivi di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), del Dpr 600/1973 ai fini dell’imposta sul reddito, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del Dpr 633/1972 ai fini dell’Iva)
- La riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti, ai fini delle imposte sui redditi, dall’articolo 43, primo comma, Dpr 600/1973, e, per l’imposta sul valore aggiunto, dall’articolo 57, primo comma, del Dpr 633/1972.
- Impossibilità per l’Agenzia di effettuare accertamenti sintetici del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del Dpr 600/1973, salvo il caso in cui il reddito complessivo accertabile risulti eccedere di almeno un terzo quello dichiarato dal contribuente.
- Esonero dal visto di conformità, per le compensazioni senza il visto per un importo non superiore a 50 mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20 mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap
- Disapplicazione della disciplina delle società non operative prevista dall’art. 30 della legge 724/94, in questo caso con un punteggio complessivo o almeno pari a 9
Napoli, 01/05/2023
Avv. Giuseppe Marino
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