Incostituzionale il reato di omesso versamento delle ritenute per eccesso di delega

Il reato di omesso versamento delle ritenute è stato ritenuto incostituzionale  per eccesso di delega, in quanto la delega del parlamento conferita al governo non lo prevedeva, pertanto il governo ha esteso  le fattispecie di reato arbitrariamente violando i principi e i criteri direttivi della legge delega, nonché il  principio di legalità.

Riferimento normnativo: Art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 – Art. 7 del d.lgs. n. 158/2015 

Riferimento giurispudenziali: Corte Costituzionale pronuncia n.86/2023 del 04/05/2023

La disciplina penale che punisce l’omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale di sostituto di imposta per un ammontare superiore alla soglia di punibilità fissata in 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta è già stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega. Lo ha rilevato la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 86, pubblicata il 4 maggio 2023.

Le questioni di legittimità costituzionale erano state sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 77 primo comma della Costituzione.

Era stata rilevata la illegittimità costituzionale dell’art. 7 del d.lgs. n. 158/2015 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’art. 8, comma 1, l. n.23/2014), nella parte in cui ha modificato l’art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 l. n. 205/1999) introducendo nella rubrica, dopo la parola “ritenute”, le seguenti: “dovute o”; nonché introducendo nel primo comma, dopo la parola “ritenute”, le seguenti: “dovute sulla base della stessa dichiarazione o”.

L’ampliamento della fattispecie incriminatrice in relazione alla condotta dell’omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione (“modello 770”) costituisce il frutto di una illegittima  attività di completamento e sviluppo delle scelte del legislatore delegante, posto che, dai principi e criteri direttivi contenuti nella norma delegante, non si trae alcuna indicazione circa la possibile estensione delle condotte integranti la fattispecie di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 pertanto, il contrasto tra norma delegata e norma delegante, per inosservanza dei principi e criteri direttivi, si traduce  in una violazione dell’art. 76 Cost.

La scelta di innalzare  le soglie di punibilità da 50.000 a 150.000 euro è coerente con la delega, in quanto mira a restringere la rilevanza criminale delle condotte del sostituto, dall’altro, l’intervento legislativo opera in senso espansivo, in quanto l’introduzione nel computo dell’imposta non versata delle “imposte dovute sulla base della dichiarazione del sostituto” (“modello 770”) allarga lo spettro delle condotte punibili, estendendolo alle ritenute non certificate, ma semplicemente dovute.

La disciplina impugnata ha, per l’appunto, introdotto una nuova fattispecie di reato, nel senso che ha previsto come condotta penalmente perseguibile ciò che prima costituiva un illecito amministrativo tributario: l’omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, delle ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione per un ammontare superiore a una determinata soglia di punibilità (fissata in150.000 euro per ciascun periodo d’imposta). Con la citata sentenza 175/2022  cit., la disposizione censurata è stata, quindi, dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto lesiva dei principi e dei criteri direttivi della legge delega, nonché del principio di legalità.

Napoli,li 15/05/2023

Avv. Giuseppe Marino

 

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