Irap professionisti e commercianti esentati dal 2022

Irap non dovuta per i professionisti e per i commercianti

Dopo anni di contenzioso, il legislatore ha esentato professionisti e commercianti dal pagamento Irap a decorrere dal periodo d’imposta 2022 e quindi da unico 2023. La giurisprudenza ha negli anni statuito che l’Irap andava pagata solo se il professionista avesse un organizzazione d’impresa, nel dubbio molti dichiaravano in modo sbagliato e chiedevano il rimborso, quando era più corretto non presentare la dichiarazione Irap.

Da una prima  lettura della norma emerge  che soltanto le persone fisiche siano esentate e non certo le società.

 

Riferimenti normativi: Articolo 3 decreto legislativo n. 446 del 1997, Articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

 

Al decorrere dal periodo d’imposta in corso 2022  alla data di entrata in vigore della L’articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022 ripubblicazione con note: Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18.01.2022), l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997».

La questione dell’Irap dei professionisti è ormai da anni, che si sta trascinando, l’Irap si applica a coloro che hanno un’organizzazione d’impresa, quindi il professionista di regola non la deve pagare (Cassazione sentenze dalla n. 3672 alla n.3682,  depositate  tutte  il  16 febbraio 2007-  Corte Costituzionale sentenza 156/01).

Ma cosa significa non avere organizzazione d’impresa, ormai è assodato che chi non ha dipendenti e non ha beni strumentali rilevanti, l’irap non la paga, (ad esempio colui che sviluppa software) ma si sta configurando un altro orientamento secondo il quale i professionisti iscritti agli ordini professionali anche con dipendenti e beni strumentali non la devono pagare, in quanto senza la presenza dell’iscritto all’ordine non è possibile autonomamente mandare avanti lo studio.

La dichiarazione Irap è diventata autonoma da unico 2010 redditi 2009, quindi prima i commercialisti erano costretti a dichiararla altrimenti il sistema Entratel non permetteva la trasmissione del file, per cui anche se dichiarata non andava pagata, in tal senso si è espressa la Comm. trib. reg. de L’Aquila, Sez. distaccata di Pescara, Sez. I Sent. n. 172/01/2007  depositata il  31 dicembre 2007 (ud. del 19 settembre 2007)

La dichiarazione Irap è diventata autonoma da unico 2010 redditi 2009, anche se il provvedimento art.1 comma 52 della finanziaria 2008 ne stabiliva la decorrenza da unico 2009, il Ministero con DM 11/09/2008 ne stabili’ il rinvio applicando anche per quell’anno le vecchie regole.

Comm. trib. reg. de L’Aquila, Sez. distaccata di Pescara, Sez. I Sent. n. 172/01/2007  depositata il  31 dicembre 2007 (ud. del 19 settembre 2007)

Da Unico 2011 redditi 2010 la dichiarazione è disgiunta, per cui chi aveva i requisiti per non pagarla (assenza di dipendenti e organizzazione) aveva due strade

Non presentare la dichiarazione Irap e non pagare (consigliabile)

Presentare la dichiarazione Irap, pagare e chiedere il rimborso (rischiate non ottenere nulla, perché molti giudici hanno ritenuto che se si è dichiarato il debito si deve paga)

A mio parere la migliore soluzione è la prima, perché se si presenta la dichiarazione e si chiede il rimborso, rischiate che vi contestano il fatto che vi siete autodenunciati e pertanto dovete pagare, tesi non del tutto infondata.

Infatti; prima la dichiarazione era unica e l’Irap bisognava dichiararla per forza maggiore altrimenti veniva scartata da Entratel, ma qualora l’avvenuta compilazione del relativo quadro sia esclusivo frutto dell’automatismo del programma informatico utilizzabile per la redazione della dichiarazione e si renda necessario ad evitare lo scarto dell’invio telematico non può  dirsi, che ci sia una autodenuncia del debito irap per cui il contribuente ha diritto a non pagarla.

 Napoli,li 27/03/2022

Dott. Luigi Marino

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