Accertamento nullo con motivazione acritica con motivazione per relationem al pvc della GdF

L’accertamento dell’agenzia delle entrate che si riporta esclusivamente al p.v.c. della gdf senza alcuna valutazione o analisi critica deve essere considerato nullo

Riferimento normativo: Art.7 della l. 212/2000

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.29878/2020, Cass. 5903/2019 e Cass.5904/2019; Cass.3978/2017 e Cass. 21509/2010

La motivazione dell’avviso di accertamento regolata dall’art. 7 della legge 27 luglio 2002, n. 212, ha la funzione di delimitare l’ambito delle contestazioni proponibili dall’Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l’enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze” (Cass. n. 29878/2020).

L’agenzia delle entrate ha l’obbligo di analizzare e vagliare con attenzione le risultanze della gdf.

È irrilevante che il processo «verbale di constatazione sia stato a suo tempo notificato alla società contribuente, dal momento che, a seguito dell’impugnazione giudiziale del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di accertamento dell’imposta, ci si muove in un ambito strettamente processuale, in cui anche, e soprattutto, il giudice, oltre che le parti, deve essere messo in grado di conoscere – e per intero – tutti gli atti rilevanti ai fini della decisione, fra cui riveste un ruolo primario quello richiamato per relationem nella motivazione del provvedimento impugnato, le affermazioni dell’ufficio non possono ritenersi acquisite e provate indipendentemente da qualsiasi analisi e/o vaglio critico ed in assenza persino, appunto, del processo verbale che avrebbe dovuto contenere o, quanto meno, indicare, le prove di quanto affermato dai verificatori» (Cass.29878/2020, Cass. 5903/2019 e Cass.5904/2019; sull’indispensabilità della produzione in giudizio del processo verbale di constatazione, tra le altre, v. anche Cass.3978/2017 e Cass. 21509/2010)

La motivazione basata esclusivamente sul richiamo del pvc emesso dalla guardia di finanza deve essere considerata carente, per le seguenti considerazioni:

In primo luogo il titolare del potere impositivo è l’agenzia delle entrate e non la guardia di finanza, che è solo un ausiliario del fisco.

In secondo luogo se è vero che la prova dell’evasione è il pvc deve  essere allegato all’avviso di accertamento che lo richiama. Non facendolo  né il contribuente né il giudice possono accertare i limiti di accertamento dell’agenzia delle entrate.

Napoli,li 27/03/2022

Avv. Giuseppe Marino

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