La CTR di Milano sul principio di inerenza

CTR Lombardia sez.20  di Milano, sentenza n. 3932/20/2021 depositata il 02/11/2021

Presidente Zevola Mario, Relatore Antonio Bifulco,  Giudice Rossana Ramondetta, difensori Dott. Giorgio Brughera e Dott. Lorenzo Valente

Vi segnalo questa inetressante sentenza della CTR di milano che espone dei concetti del tutto condivisibili e giusti sulla corretta applicazione del principio di inerenza, stabilendo dei paletti allo strapotere del fisco che si sta spingendo a sinadacre anche l’opportunità di sostenere determinati costi in termini di antieconomicità.

Massima: la mancanza di inerenza deve essere individuata, in particolare, in tutte quelle situazioni in cui non si rileva quel necessario collegamento tra il componente negativo di reddito e la logica economica adottata dall’impresa nella sua gestione finalizzata alla produzione di reddito. Affinché un costo sostenuto dall’imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere uno ben precisa e determinato componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio o l’’impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili. il sindacato di congruità dell’Amministrazione Finanziaria sui costi d’impresa …. non può spingersi sino alla verifica oggettiva circa la necessità o quantomeno circa la opportunità di tali costi rispetto all’oggetto dell’attività” (Cassazione 6320/2016). L’antieconomicità non possa essere assunta come parametro assoluto, non può di per sé costituire prova di evasione fiscale e l’opportunità di sostenere o meno quel costo è valutazione riservata all’esclusivo giudizio dell’impresa. La mancanza di DDT o della documentazione formale non può inficiare sul riconoscimento dell’inerenza del costo.

 

La CTR Lombardia in merito a un disconoscimento dei costi di merci non adeguatamente supportati da Documenti di trasporto, ne contestava l’inerenza, i giudici di appello hanno accolto il ricorso in base alle seguenti considerazioni:

La suprema Corte di Cass. sent.n.19600/2014 ha precisato che la prova dell’inerenza incombe sul contribuente anche in base al principio di vicinanza della prova“, L’inerenza dei costi all’attività di impresa è, però, spesso desumibile dalla caratteristica della spesa, cioè dalla tipologia di bene o servizio acquistato, e dal suo rapporto con l’attività esercitata.

Ad esempio se il contribuente svolge commercio di capi d’abbigliamento, l’acquisto di capi d’abbigliamento o di confezioni di capi, sono naturalmente inerenti.

La Cass. ordinanza n. 27987/2020, evidenzia che il concetto di inerenza è fondato su una correlazione di costi e attività di impresa svolta, cioè un costo è deducibile se pertinente all’attività svolta dal contribuente. Evidenziano ancora i Giudici di Legittimità che in materia di inerenza dei costi deducibili, l’orientamento più recente della Cassazione afferma che deve rinvenirsi una correlazione del costo non in relazione ai ricavi, bensì in relazione all’attività imprenditoriale nel suo complesso. In definitiva la mancanza di inerenza deve essere individuata, in particolare, in tutte quelle situazioni in cui non si rileva quel necessario collegamento tra il componente negativo di reddito e la logica economica adottata dall’impresa nella sua gestione finalizzata alla produzione di reddito.

Affinché un costo sostenuto dall’imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere uno ben precisa e determinato componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio o l’’impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili”;

La mancanza del  documento di trasporto, pur se ritenuto utile per una maggiore trasparenza  non è comunque, sufficiente a disconoscere e invalidare la avvenuta consegna delle merci documentate da regolari fatture, in considerazione anche del fatto che le merci acquistate e ricevute, sono attinenti, e costituiscono beni rilevanti, per l’attività esercitata dall’appellante (commercio ingrosso abbigliamento) e trovano

riscontro nelle successive vendite, che lo stesso appellante ha fatto ai suoi

cessionari, non contestate dall’Ufficio.

In tema di imposte sui redditi della società, la nozione d’ inerenza che connota i

costi deducibili, fondata sul richiamo all’art.75 ora 109 comma 5 D.P.R. n.917 del

1986, esprime la riferibilità dei costi sostenuti anche in via indiretta o potenziale o in proiezione futura, all’attività d’impresa propriamente detta, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea a tale attività, e la nozione d’inerenza implica quella di congruità, sicché deve escludersi la deducibilità dei costi sproporzionati o eccessivi, in quanto non inerenti. Cass. sez. trib. n.6972,08 aprile 2015. il sindacato di congruità dell’Amministrazione Finanziaria sui costi d’impresa …. non può spingersi sino alla verifica oggettiva circa la necessità o quantomeno circa la opportunità di tali costi rispetto all’oggetto dell’attività(Cassazione 6320/2016).

Invero “l’ordinamento riconosce all’imprenditore la libertà di impostare la sua strategia d’impresa” Cassazione n.6599/2002)e questo è …. “libero di concludere buoni o cattivi affari, un affare apparentemente cattivo può divenire buono in un diverso contesto” (Cassazione,n.6337 /2002), “nell’inerenza rileva, ai fini impositivi, ” …. tendenzialmente il profilo della “qualità” del costo, piuttosto quello della “quantità”, proprio perché l’ordinamento riconosce all’imprenditore la libertà d’impostare la strategia d’impresa, il costo è inerente se serve a produrre ricavi: una volta questa qualità del costo, risulta difficile dire in quale misura è deducibile o meno, a meno che non vi sia un’indicazione normativa specifica, che ponga un tetto alle spese: non sussistente allo stato attuale della legislazione …. “(Cassazione sentenza n.24957 /2010).

Sul fatto che l’antieconomicità non possa essere assunta come parametro assoluto anche solo dal punto di vista logico, è significativa la sintesi effettuata dalla CTR Toscana (Sezione XXI, 30 gennaio 2012,n. 6), secondo la qual’è  l’antieconomicità dell’impresa non può di per sé costituire prova di evasione fiscale, altrimenti  che tutte le aziende dovrebbero guadagnare e nessuna fallire”.

Si evince, quindi, che l’indeducibilità di un costo, sotto il profilo dell’eventuale antieconomicità, non può essere contestata dall’Amministrazione Finanziaria in termini di “opportunità”; sostenere o meno quel costo è valutazione riservata all’esclusivo giudizio dell’impresa.

Napoli,li 08/11/2021

Dott. Giuseppe Marino

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