Sentenza nulla se non affronta l’eccezione sollevata

Cass. Tributaria Sez. 5 30868/2021 depositata il 29/10/2021

Riferimenti legislativi: artt. 3 Legge n. 241/1990, 7 Legge. n. 212/2000, 112 e 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché l’insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c

Vi riporto questa sentenza interessante sull’obbligo da parte del giudice di affrontare ogni censura sollevata, l’omessa pronuncia comporta la nullità della sentenza e affronta anche l’obbligo di adeguata motivazione.

Massima: La sentenza che non si pronuncia su un motivo di gravame deve considerarsi Nulla.  La cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall’art. 3 della I. n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della I. n. 212 del 2000 (Sez. 5, Sentenza n. 9799 del 19/04/2017).

Fatto

Nella controversia con riferimento a una cartella di pagamento non preceduta da avviso di accertamento CCIAA,  la  ricorrente eccepiva la mancata notifica dell’atto opposto, il difetto di motivazione, l’omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento e l’inesistenza giuridica della cartella per nullità della notificazione.

Si costituiva in giudizio la Camera di Commercio di Agrigento, facendo presente che l’iscrizione diretta a ruolo del tributo e delle relative sanzioni, senza preventiva contestazione, era prevista dall’art. 13, comma 1, lettera c) del regolamento camerale, in conformità con l’art 17, comma 3, del d.lgs. n. 472/97.

la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento con sentenza n. 105/11 del 03/02/2011 rigettava il ricorso, ritenendo non censurabile sia il comportamento della Camera di Commercio sia la cartella sotto il profilo dei vizi propri della stessa.

Avverso la detta sentenza proponeva appello la CTR Sicilia rigettava l’appello, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) l’iscrizione diretta a ruolo per la riscossione dei diritto e della sanzione, senza preventiva contestazione, è prevista dall’art. 13, commi 1, lett. c), e 2, del regolamento camerale;

2) quanto, invece, alla procedura di riscossione immediata del tributo a mezzo ruolo, la stessa viene applicata dal 1982, in base a quanto disposto dall’art. 34 del d.l. n. 786/1981, convertito in I. n. 51/1982, il quale prevede che, per l’importo non pagato nei tempi e modi previsti, si faccia luogo proprio alla riscossione mediante emissione di apposito ruolo;

3) al riguardo, il Ministero delle Attività Produttive, con la circolare n. 3587/c del 20/06/2005, aveva precisato che l’art. 17 del d.lgs. n. 472/97 consente alle Camere di Commercio di continuare ad operare attraverso la procedura dell’immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute;

4) le cartelle esattoriali emesse dal Concessionario di Agrigento a decorrere dal mese di marzo 2008 recavano le indicazioni relative sia ai responsabili delle cartelle sia al ruolo della Camera di Commercio.

IL Ricorrente ricorre per Cassazione sulla base di tre motivi. La Riscossione Sicilia s.p.a. e la Camera di Commercio di Agrigento non hanno svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 148, 156 e 160 c.p.c., 2697 c.c. e 60 DPR n. 600/1973, nonché l’insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360; comma 1, nn. 3) é 5), c.p.c., per aver la CTR omesso di ‘rilevare che la relata di notifica della copia della cartella di pagamento consegnata al destinatario era sprovvista della data di notifica, sicchè era affetta da inesistenza giuridica insuscettibile di sanatoria. 1.1. Il motivo è inammissibile. Invero, se la parte intende riproporre in sede di legittimità un’eccezione non rilevabile di ufficio, formulata davanti al giudice di merito, e sulla quale questi abbia omesso di pronunciarsi, ha l’onere non solo di procedere all’esposizione del fatto processuale e degli elementi idonei a consentire la verifica della tempestiva proposizione dell’eccezione, in aderenza al principio di autosufficienza, ma anche di formulare specifico motivo di ricorso per vizio processuale ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012). Nel caso di specie, la ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, l’atto di appello, al fine di porre questa Corte nelle condizioni di verificare se e in che termini il vizio fosse stato censurato con un apposito motivo di gravame. A tal riguardo, va ricordato che la parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione ha l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità, di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza l’ha formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, e quindi la decisività della questione, e perché, pur configurando la violazione dell’art. 112 c.p.c. un error in procedendo, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il potere dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Sez. 3, Sentenza n. 978 del 17/01/2007; conf. Sez. U, Sentenza n. 11730 del 14/05/2010).

Senza tralasciare che, non avendo la ricorrente specificato se la cartella di pagamento in oggetto sia stata notificata dall’Agente di riscossione alla contribuente direttamente (recte, mediante invio diretto, da parte del ‘concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento) o a mezzo del servizio postale, va ricordato che nel primo caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma dell’art. 26 dPR n. 602/1973 (secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014, Sez. 5, Ordinanza n. 17248 del 13/07/2017, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4275 del 21/02/2018, Sez. 5, Sentenza n. 27561 del 30/10/2018).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché l’insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la CTR escluso la sussistenza della nullità della impugnata cartella esattoriale sulla base dell’avvenuto raggiungimento dello scopo, nonostante, in ‘presenza di contestazioni sull’avvenuta notificazione della stessa, l’agente della riscossione non si fosse costituito nei due gradi di merito e non avesse, quindi, prodotto documenti attestanti la detta notificazione.

 Il motivo incorre nella medesima censura di inammissibilità evidenziata nell’analisi del primo.In ogni caso, da nessun passaggio logico della sentenza qui impugnata si evince che la CTR abbia ritenuto sanata la nullità dalla quale era affetta la notificazione della cartella esattoriale per avvenuto raggiungimento dello scopo, essendosi limitata ad affermare che, sulla base della normativa applicabile, la Camera di Commercio era abilitata ad iscrivere direttamente à ruolo le somme dovute dal contribuente (per la riscossione del diritto e della sanzione) senza la necessità di una preventiva contestazione.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 I. n. 241/1990, 7 I. n. 212/2000, 112 e 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché l’insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame concernente il difetto di motivazione dell’impugnata cartella, da considerarsi, in assenza di un preventivo avviso di accertamento, quale il primo atto con il quale l’ente impositore aveva esercitato la pretesa tributaria.

Il motivo è fondato. La ricorrente ha, nel rispetto del principio di autosufficienza, trascritto la parte dell’atto di appello con la quale aveva sollevato in quella sede il relativo motivo di censura. Dalla sentenza qui impugnata non risulta che la CTR abbia preso posizione, sia pure implicitamente, sulla doglianza. La decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione per omessa pronuncia su un motivo di gravame ed è, per l’effetto, nulla. In proposito, va ricordato che la cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall’art. 3 della I. n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della I. n. 212 del 2000 (Sez. 5, Sentenza n. 9799 del 19/04/2017).

Napoli,li 08/11/2021

Dott. Giuseppe Marino

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