La prevalenza del diritto Europeo sul Diritto nazionale in materia tributaria

La prevalenza del diritto Europeo sul Diritto nazionale in materia tributaria

In Italia ormai il Diritto comunitario si applica a convenienza, due pesi e due misure, quando si tratta di contrastare l’evasione fiscale il diritto unionale si applica il giorno dopo, quando si tratta di riconoscere i diritti ai contribuenti, tutto va nel dimenticatoio.

Pensate che siamo nel 2021 e stiamo ancora discutere sulle ipotesi in cui si applica il contraddittorio preventivo, la cui obbligatorietà è stata sancita nel lontano 2008 dalla Corte di Giustizia UE, con Sent.18 dicembre 2008, causa C- 349/07, in G.T. n. 3/2009, che ha stabilito che: «Il diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo tributario è diritto fondamentale del diritto comunitario, la cui violazione comporta la nullità del procedimento».

Quando invece si è trattato dell’abuso del diritto del contribuente, la sentenza si è applicata il giorno dopo.

Ci si chiede se una norma in contrasto con diritto europeo, possa essere disapplicata dal Giudice e se sussiste un obbligo a carico del pubblico funzionario al rispetto della normativa europea in contrasto con quella nazionale.

Orbene la risposta a mio parere è affermativa e parte dalla seguente ricostruzione giurisprudenziale europea e nazionale.

La Corte Costituzionale con la sentenza n.14/64, aveva ritenuta valida la normativa nazionale in contrasto con quella europea, salvo al responsabilità del governo nei confronti dell’unione europea. La Corte di giustizia europea con procedimento  C-6/64, affermò completamente il contrario, la norma europea prevale su quella nazionale.

La Corte Costituzionale  con sentenza n.183/73 riconosce la prevalenza della normativa dell’unione su quella nazionale, ma vieta la diretta applicazione della stessa obbligando il giudice nazionale al rinvio alla Corte Costituzionale,  della norma nazionale in contrasto.  Interviene anche in questa occasione la Corte di Giustizia con procedimento C-106/77 sconfessando ancora una volta i giudici della Consulta, stabilendo l’obbligo da parte di Giudici nazionale di disapplicare direttamente la normativa nazionale in contrasto con le norme dell’unione come previsto dall’art.288 TUE.

La Corte Costituzionale con sentenza 170/84 riconosce, come imposto dalla corte di giustizia europea con procedimento C-106/77 e come previsto dall’art.288 TUE, il potere dovere dei giudici nazionali di disapplicare direttamente la normativa nazionale in contrasto con le norme dell’unione. La Corte di Giustizia Europea con procedimento  C-103/88, impone infine anche agli organi amministrativi dello stato e quindi anche ai funzionari e i dirigenti  il potere dovere di disapplicare direttamente la normativa nazionale in contrasto con quella europea. La Corte Costituzionale con sentenza 389/89 assimila quest’ultimo principio.

Su quest’ultima sentenza c’è a parere di chi scrive la soluzione a tutti i problemi che la Cassazione sta creando, non si condivide la tesi dei giudici della suprema Corte dell’obbligo di rinviare gli atti alla Corte Costituzionale in caso di sentenza della CEDU, perché testuali loro parole:  “altrimenti che c’è a fare la Consulta?”

Napoli, 29/06/2021

Dott. Giuseppe Marino

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