La responsabilità dei soci, liquidatore e amministratore per i  debiti fiscali della S.r.l. estinta

La responsabilità dei soci, liquidatore e amministratore per i  debiti fiscali della socità cancellata dal registro delle imprese.

Non esiste un responsabilità in solido tra soci, amministratore e liquidatore nei confronti della società di capitali estinta, una eventuale responsabilità la cui prova è a carico del fisco può essere invocata solo a livello civilistico solo per la distrazione oppure per aver incassato somme in sede di liquidazione sottarendola al pagamento delle imposte e soltanto nei limiti delle somme percepite.

Riferimenti legislativi: Art. 36 Dpr 602/73, art. 2495, 1176 e 1218 c.c.

Riferimenti Giurisprudenziali: Cass. 25530/2021, Cass. SS.UU. nn. 2079/1989 e 2767/1989, Cass. n. 9688/95, n. 12546/2001, n.10508/2008, n. 7327/2012 e n. 179/2014, Cass.n. 7327/2012; Cass. n. 29969/2019, Cass. n. 17020/2019

Si deve escludere una responsabilità solidale dell’amministratore del liquidatore e dei soci nell’obbligazione tributaria di una società di capitali. L’autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica infatti l’esclusiva imputabilità alla società dell’attività svolta in suo nome e dei relativi debiti e tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società.

La società di capitali ha un autonomia patrimoniale, che sancisce la responsabilità limitata dei soci, che possono essere chiamati a rispondere soltanto se vi sia stato riparto in fase di liquidazione o assegnazioni negli ultimi due anni.

Una diversa interpretazione violerebbe il principio della responsabilità limitata dei soci.

Dunque, a norma dell’art. 2495 c.c. i creditori possono agire nei confronti dei soci dell’estinta società di capitali sino alla concorrenza di quanto gli stessi hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, così come nei riguardi del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa.

Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (se non c’è riparto, non c’è responsabilità e in ogni caso la responsabilità è circoscritta alle somme percepite in sede di liquidazione) e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (sarà necessario provare la colpa). La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società, trascorso l’anno dovrà essere notificato ai soci come eredi, ma soltanto come legittimati a ricevere l’atto, in quanto la loro responsabilità dipende dall’eventuale ripartizione in fase di liquidazione.

La particolare ipotesi di responsabilità posta dall’art. 36 Dpr 602/73 a carico di liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione, è infatti una particolare ipotesi di responsabilità per obbligazione propria ex lege, ed ha natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., non ponendo detta norma alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti (Cass. SS.UU. nn. 2079/1989 e 2767/1989, Cass. n. 9688/95, n. 12546/2001, n.10508/2008, n. 7327/2012 e n. 179/2014).

E’ da escludersi una responsabilità diretta dell’ex amministratore per le obbligazioni tributarie della società, per il quale opera una presunzione di aver operato nell’interesse dell’ente, per poter imputare una sorta di responsabilità bisognerebbe provare ed allegre la prova della sussistenza dei relativi elementi costituivi probanti di aver operato nell’interesse personale.

E’ altresì da escludersi  la responsabilità dei liquidatori (Cass n. 15378/2020), degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, in presenza dell’integrazione delle distinte fattispecie previste dall’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l’ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati, è responsabilità per obbligazione propria ex lege (per gli organi, in base agli artt. 1176 e 1218 cod. civ., e per i soci di natura sussidiaria), avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia cancellata dal Registro delle Imprese (Cass.n. 7327/2012; conf. Cass. nn. 29969/2019, 17020/2019)

Per il recupero dei  crediti per imposte dovute  dalle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati a carico della società, è riconosciuta, infatti, all’amministrazione finanziaria dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, nel caso in cui egli abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al loro pagamento, con azione esercitabile alla duplice condizione che i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e che sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima (cfr. SU 2820/1985; Cass. nn. 2768/1989, 9688/1995, 8685/2002), e tale azione è parimenti esercitabile, ai sensi dell’art. 36, 4° comma, DPR n. 602/1973, nei confronti degli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta, precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili;

Quello verso il liquidatore e l’amministratore è, in conclusione, credito dell’amministrazione finanziaria non strettamente tributario, ma più che altro civilistico, il quale trova titolo autonomo rispetto all’obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto della responsabilità stessa (S.U. 2767/1989), ancorché detta responsabilità debba essere accertata dall’Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario ex art. 36 cit., (cfr. Cass. nn. 7327/2012, 11968/2012);

 La responsabilità  è, sempre, riconducibile alle norme degli artt. 1176 e 1218 c.c. (Cass. 12546/2001), con onere per l’Amministrazione di provare d’avere iscritto i relativi crediti quantomeno in ruoli provvisori, dei quali poter pretendere il pagamento in via sussidiaria nei confronti del liquidatore (Cass. 10508/2008);

Il fisco ha l’onere di emettere un atto motivato che accerti la responsabilità dell’amministratore in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute (cfr. Cass. n. 10779/2007).

Sull’applicazione del Dpr 602/73 anche ai tributi indiretti, si basa sul principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, in quanto genererebbe una disparità di trattamento tra contribuenti destinatari di avvisi di accertamento in tema di imposte sul reddito e destinatari di avvisi da imposte indirette (Cass. 6617/11).

Per quanto riguarda le sanzioni tributarie, questi sono esclusivamente a carico della società, L’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997 prevede il principio di intrasmissibilità della sanzione amministrativa tributaria agli eredi. La disposizione prevede testualmente che “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.

L’art.2 del D.Lgs. n. 472/1997 prevede il principio di responsabilità personale (analoga a quella penale) delle sanzioni.

Inoltre, l’art. 7, D.L. n. 269/2003 – convertito nella legge n. 326/2003 – prevede la riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie.

In sostanza, dispone che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica siano esclusivamente a carico della persona giuridica.

Napoli,li 16/12/2021

Dott. Giuseppe Marino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *