Le agevolazioni prima casa ammesse anche se si possiede altro immobile

Cass. Tributaria 5 Sezione civile  ordinanza 22/07/2021, n. 20981

Le agevolazioni prima spettano  anche se si possiede altro immobile

Il requisito di non possedere altri immobili ai fini delle agevolazioni prima casa, secondo l’agenzia delle entrate  è fondato su un elemento oggettivo, costituito dalla mancanza di altri immobili ad uso abitativo nella titolarità del contribuente.

Tale affermazione non trova riscontro normativo l’art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, modificativo del  T.U. Imposta di Registro, aveva prescritto, per il riconoscimento dell’agevolazione, che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiarasse di non possedere un altro fabbricato idoneo ad abitazione nel medesimo Comune.

Successivamente con l’art.3 comma 131 della  Legge 28 dicembre 1995, n. 549 il legislatore ha innovato il testo normativo che, nella versione applicabile all’epoca dell’acquisto del ricorrente (e tuttora vigente), stabilisce «che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare».

Anche dopo tale modifica legislativa, la giurisprudenza della Cassazione  ha prevalentemente aderito all’opzione interpretativa secondo cui la mera titolarità di un cespite immobiliare non è ostativa al riconoscimento dell’agevolazione, la quale spetta, invece, al contribuente impossidente di un immobile che possa essere adibito ad abitazione.

La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 203 del 6 luglio 2011, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale della lettera b) del numero 1) della nota II-bis dell’art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. ed ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, ha espressamente riconosciuto che le agevolazioni in esame rispondono alla ragionevole ratio di favorire l’acquisto di un’abitazione nel luogo di residenza o di lavoro a vantaggio di chi, nello stesso luogo, non abbia la possidenza di un’altra casa di abitazione obiettivamente idonea a soddisfare le sue esigenze.

Con questa ordinanza la suprema Corte fornisce una ulteriore  conferma dell’interpretazione secondo la quale non è di ostacolo all’applicazione delle agevolazioni prima casa la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario di altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo Comune) che, per qualsiasi ragione, sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione.

Napoli, 26/07/2021

Dott. Giuseppe Marino

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