Le somme accertate al nero sono comprensive di Iva

L’iva non può gravare sull’azienda, ma sul consumatore finale (principio di neutralità dell’Iva) le somme accertate al nero sono da considerarsi comprensive di Iva.

Corte di giustizia Europea sentenza causa C-521/19

Articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006

Fissato un  limite al potere accertativo delle Autorità finanziarie, in caso di accertamento di somme non fatturate, le spesse s’intendono già comprensive di Iva, pertanto l’amministrazione finanziaria non può aggiungere l’imposta, ma la deve scorporare.

Il calcolo dell’imposta con scorporo e non con somma della percentuale dell’imposta dovuta, porta a anche a valutare diversamente le soglie penali.

 

Il caso in esame riguarda un accertamento del fisco Spagnolo l’amministrazione finanziaria procedeva alla ricostruzione di tali redditi in capo allo stesso ritenendo che tali importi non includessero l’Iva.

L’amministrazione finanziaria spagnola aveva calcolato l’iva sull’importo incassato, facendolo gravare quindi sull’operatore economico.

L’iva deve gravare sul consumatore finale.

Nel caso specifico era un operazione B2B, ossia tra due soggetti iva, in questo caso il divieto opera quando non è consentito al contribuente di detrarre l’iva sugli acquisti afferenti quella operazione non fatturata.

Nel caso di operazioni B2C, il divieto opera sempre proprio in base al principio in virtù del quale l’Iva deve gravare su consumatore finale.

Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, quale concretizzato della giurisprudenza relativa all’articolo 203 della direttiva 2006/112 era già stato oggetto di analisi dalla Corte di Giustizia, che si era anche in quella occasione espressa in questo senso , Corte Giustizia, Terza Sezione, 31 gennaio 2013, causa C-642/11.

La  Corte Corte di Cassazione, con la sentenza 20 marzo 2013, n. 6925 ha precisato che in materia di IVA, la detrazione presuppone l’assolvimento a monte. In particolare, la come ai sensi degli artt. 18, n. 1, lett. d) e 22 della VI direttiva Ce n. 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/17, il principio di neutralità fiscale impone che l’inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno Stato membro, in applicazioni alle disposizioni comunitarie, non può privarlo del diritto alla detrazione dell’Iva, mediante annotazione a credito nella dichiarazione di imposta, ferma restando l’eventuale sanzione per l’inosservanza degli obblighi imposti. Ai fini del riconoscimento del diritto di detrarre l’IVA corrisposta per l’acquisto del bene o del servizio è, tuttavia, necessario che gli obblighi sostanziali connessi all’imposta siano puntualmente osservati dal contribuente. Il che, con riferimento alla fattispecie concreta, si traduce nella necessità che vi sia comunque, a monte della detrazione, il pagamento dell’imposta dovuta che nelle operazioni interne deriva dall’applicazione del meccanismo della rivalsa, sempre  che gli obblighi sostanziali di assunzione del debito IVA, imposti sia a livello comunitario che nazionale vengano rispettati dal contribuente.

Napoli,li 02/07/2021

Dott. Giuseppe Marino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *