Memorie difensive non valutate, accertamento notificato prima dei 60 giorni, nullità

Omesso esame delle memorie difensive, notifica dell’accertamento prima dei 60 giorni senza motivata urgenza, nullità dell’accertamento

Riferimenti normativi: art. 12 comma 7 L.212/2000, Art. 7 comma 1 della L.212/2000, Art. 24 e 113 della C. , Art.42 D.P.R. n.600/73, Art.56, co.3 D.P.R. n.633/72,  Art. 21 septies e art. 3 della L.241/1990

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.17210/2018, Cass.18184/2013, Cass.7763/2022

Dal p.v.c della verifica fiscale il contribuente ha 60 giorni per formulare le proprie memorie difensive, che devono essere obbligatoriamente prese in considerazione, l’ufficio non può emettere l’accertamento prima di tale termine, se lo fa deve qualificate ragioni d’urgenza e per motivo d’urgenza non sussiste lo spirare del termine di decadenza per notificarlo.

Una ragione d’urgenza è rappresntata dal  pericolo derivante da reiterate condotte penali tributarie , non costituisce una ragione d’urgenza lo scadere del termine per notificare l’accertamento Cass.7763/2022.

Se c’è una ragione valida questa va motivata nell’accertamento che  in assenza  costituisce un difetto di  motivazione  dell’urgenza  che  ne  ha determinato  l’adozione ante tempus  tale indirizzo,  in   applicazione   di quanto  affermato  da  Corte  cost.  n.  244  del  2009,  che ha sancito , l’invalidità   dell’atto   al   difetto  di   motivazione   sulle    ragioni dell’urgenza di provvedere, vizio sanzionato, in generale,   dalla   L.   n. 241  del 1990 art. 21 septies  (introdotto dalla L.  n.  15  del  2005)  e, in materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art.  7,  e  dal  D.Lgs. n 32 del 2001, (Cass. n. 22320/2010; Cass. n.10381/2011, Cass. n. 14769/2011 , Cass. n.  4687/2012, Cass. n.11347/2012, Cass. n. 16999/2012);

Molto spesso  l’Ufficio si limita  a riportare, all’interno dell’atto, una mera formula di stile (La società ha prodotto memorie al PVC, ex art. 12 c. 7, della l. 212/2000 di cui l’Ufficio ha tenuto conto nell’elaborazione della stesura finale dell’accertamento) senza  esporre le ragioni sottese alla mancata condivisione delle osservazioni formulate nelle memorie.

Partendo dalla lettura del comma 7 dell’art. 12 della l. n. 212/2000.
Detta norma prevede, nello specifico, che “nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

Completando con la lettura dell’art. 7 comma 7  della L.212/2000

  1. Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se inesistenza della notificanella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.

L’obbligo motivazione viene anche richiesto dall’art.42 D.P.R. n.600/73 che se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Analogamente dispone l’art.56, co.3 D.P.R. n.633/72 in materia di Iva.

La nullità a parere di chi scrive può essere eccepita su due ordini di motivi, in primis la violazione dell’art. 12 comma 7 della L.212/2000 che impone ‘obbligo di valutare le memorie, e dall’art. 7 comma 1 della L. 212/2000 che impone un adeguata motivazione

La motivazione dell’accertamento tributario, elemento necessario dell’atto, in funzione di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti previsti dagli artt.24 e 113 della Costituzione, assume quindi una funzione di garanzia nei confronti del destinatario dell’atto, poiché è solo attraverso la motivazione che a quest’ultimo è consentito di reagire agli effetti negativi che produce l’atto, nelle forme consentite dalla legge.

Napoli, 13/12/2023

Avv. Giuseppe Marino

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