Non è necessario fornire dati già in possesso della Pubblica amministrazione

Agevolazioni IMU e riduzione IMU per fabbricati non agibili, tutto quello che c’è da sapere per non pagare le richieste assurde degli enti locali.

Riferimenti normativi: dell’art. 6 della L. 212/2000, art. 18 L.241/1990 e art. 15 della L.183/2011

I Comuni negano le agevolazioni prima casa su IMU e Ici perché non è stata presentata la dichiarazione, negano la riduzione su fabbricati inagibili per mancanza della perizia da presentare all’UTE. Molto spesso tali comportamenti sono illegittimi.

La presentazione della dichiarazione IMU/ICI, non è presupposto per ottenere l’agevolazione (aliquota ridotta e detrazione), il presupposto è la

residenza ovvero la dimora abituale. Nel caso della residenza, caro Comune te lo devo venire a dire io che sono residente, non lo sai già, visto che hai l’anagrafe dei cittadini?

Nel caso invece delle agibilità, molto spesso il comune su richiesta dell’azienda non concede l’agibilità e poi nega la riduzione imu al 50% perché il contribuente non ha presentato la perizia di inagibilità. Questo è un altro caso di pazzia, se tu comune mi neghi l’agibilità, te lo devo venire a dire io con una perizia, che non è agibile?

La riduzione IMU per immobile inagibile spetta anche nel caso in cui il contribuente non abbia presentato apposita denuncia di inagibilità, a patto che il Comune fosse già a conoscenza della situazione di inagibilità o inabilità di un fabbricato. La Cassazione ha quindi decretato la permanenza dello stato di inagibilità, che consente una riduzione IMU del 50%, anche se il contribuente non ha presentato esplicita richiesta di usufruire di tale beneficio. Corte di Cassazione  la sentenza n. 18453/2016 – Corte di Cassazione con la sentenza 12015/2015

L’art. 13 del  D.L. 6-12-2011 n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2011, n. 284, sancisce al riduzione del 50% per i fabbricati inagibili, senza ulteriori distinzione tra immobili fatiscenti, ruderi o altro. La norma richiede la comunicazione al Comune, ma col combinato dell’art. 6 della L. 212/2000, art. 18 L.241/1990 e art. 15 della L.183/2011 tale adempimento risulta superfluo.

Ben tre disposizioni del nostro ordinamento prevedono quanto appena affermato, a cominciare dalla legge 241/1990, che all’articolo 18, comma 2, dispone come «I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.

L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti», per proseguire con il comma quarto dell’articolo 6 della legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente – che recita come «Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa».

In tal senso articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

In particolare, la nuova normativa dispone che: “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445”.

Napoli,li 09/08/2022

Avv. Giuseppe Marino

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