Non impugnabilità degli estratti di ruolo, Retroattività illegittima

La nuova norma che vieta l’impugnazione  degli estratti di ruolo, non può essere retroattiva

La norma va applicata dalla sua entrata in vigore ossia il 21/12/2021

Il divieto di retroattività delle leggi tributarie, tra il divieto di impugnare gli estratti di ruolo.

Il nuovo comma 4-bis dell’art. 12, d.P.R. n. 602/1973 introdotto nell’ordinamento con l’art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (decreto fiscale), ha stabilito la non impugnabilità dell’estratto di ruolo limitandone la impugnabilità ai soli soggetti che hanno rapporti con la pubblica amministrazione.

Sinceramente sono molto deluso, sia dalla norma, chiaramente discriminatoria e limitatrice del diritto alla difesa dei contribuenti, sia dalla giurisprudenza, che ha rimesso alle sezioni unite una norma chiaramente non solo illegittima, ma che non può essere retroattiva.

Vi ricordo le norme cardine della civiltà giuridica:

L’art. 11 Preleggi che stabilisce: La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

L’articolo 73, comma primo, della Costituzione prevede che “le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso”.


L’art.3 della L.212/2000 Statuto dei contribuenti
stabilisce:  Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 (interpretazione autentiche delle leggi) , le  disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.  Relativamente  ai  tributi periodici le modifiche introdotte si applicano  solo  a  partire  dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data  di  entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. (  2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non  possono  prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la  cui  scadenza  sia  fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o  dell’adozione  dei  provvedimenti  di  attuazione  in  esse espressamente previsti.

  1. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

L’articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale prevede che “le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto”.

L’istituto della vacatio legis, il lasso di tempo che intercorre fra la pubblicazione e l’entrata in vigore della disposizione normativa, è in generale  di quindici giorni. Le leggi, possono modificare tale termine, riducendolo fino a far coincidere la pubblicazione con l’entrata in vigore, o prolungandolo a discrezione del legislatore. Lo stesso Statuto dei contribuenti stabilisce una deroga al principio generale della vacatio legis in quanto secondo l’articolo 21 “la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”

Ovviamente la riduzione è giustificata da norme pro contribuente e l’allungamento, per norme di difficile comprensione o applicazione.

 Tutto quanto sopra esplicitato, fa sorgere spontanea una domanda? come sia possibile, che per una semplice e chiara inapplicabilità retroattiva di una norma, ci sia bisogno delle sezioni Unite?

Vi riporto la norma, a mio parere  incostituzionale, per discriminazione tra cittadini, violazione del diritto alla difesa  e irragionevolezza, che da un lato si considera retroattiva per mancanza di una norma transitoria e dell’altra non retroattiva.

Art. 12 comma 4-bis. Dpr 602/73   L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalida-mente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.90

Napoli,li 08/03/2022

Avv. Giuseppe Marino

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