Aggi esattoriali

Aggi esattoriali, miliardi di euro incassati senza un perché dal 01/01/2022 eliminati dalla riscossione, ma non del tutto.

 Furono ritenuti incostituzionali nel 1993 perché riguardavano l’esattoria di Palermo gestita dai fratelli salvo, ma la sentenza è stata ignorata fino all’abolizione avvenuta a decorrere dal 01/01/2022 con la Legge di bilancio 2022.

Riferimenti normativi: art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, comma 3, Legge 30 dicembre 2021, n. 234

Riferimenti Giurisprudenziali: Corte Costituzionale 30/12/1993 n.480,

Vi chiederete cosa sono gli aggi esattoriali o oneri di riscossione? Sono una remunerazione per le notifiche degli atti tributari e della riscossione.

Pensate che l’aggio non solo viene riconosciuto in misura percentuale, ma oltre a questo vengono addebitate spese di ogni genere e specie per ogni atto di riscossione.

Pensate alle spese di notifica (così detti diritti di notifica sulle cartelle di pagamento) di 5,88 euro, previste per la notifica postale, che continuano a richiedere per le notifiche via pec, che spsese sostengono per un invio a mezzo pec?

Se si notifica una cartella di 800.000,00 euro, vi sembra normale che l’agente della riscossione per una notifica, tra l’altro via pec incassi il 9% pari a 56.000,00 euro, chi ha mandato a notificare il battaglione San Marco?

Gli Italiani hanno la memoria corta, ma la Corte Costituzionale con sentenza n.30/12/1993 n.480 in merito all’aggio del 10% dell’esattoria di Palermo gestita dai famosi fratelli Salvo stabilì  un principio di diritto, ossia che l’aggio costituisce  una remunerazione di un costo sostenuto per l’effettuazione di un servizio, il mancato ancoraggio dell’aggio al costo del servizio è illegittimo. Per cui non può  essere riconosciuto in misura percentuale, ma in misura fissa.

Se era illegittimo per i Fratelli Salvo non lo è per l’agenzia entrate riscossione?

E’ pur vero che l’aggio è stato ridotto al 6%, ma ha costituito per anni un vessazione senza pudore dei contribuenti voluta da un legislatore prevenuto e ingiusto.

Tra aggi, sanzioni e interessi, si duplicavano gli importi.

Nel 2011 poi entrò in scena l’accertamento esecutivo o impoesattivo, che in pratica aboliva la cartella e la inglobava nell’accertamento stesso.

Grazie a quest’altra mandragata di Stato, l’agente della riscossione incassava l’aggio trascorsi 60 gg dalla notifica dell’accertamento anche senza aver mosso un dito.

Ad esempio il contribuente non pagava nei 60 gg, ma con qualche giorno di ritardo? La riscossione incassava comunque gli aggi.

 L’art. 1, comma 15, legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha modificato l’art. 17 del Dlgs 112/99, eliminando gli oneri di riscossione (ossia l’aggio) a carico del debitore (ivi compresa la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo per le ipotesi di riscossione spontanea) e prevedendo che la copertura dei costi dell’Agenzia Entrate Riscossione sia a carico del Bilancio dello Stato.

Restano dovute dal debitore le spese (che a mio avviso vanno documentate e giustificate):

  1. a) le spese esecutive, correlate all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione; la misura di tali spese verrà fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle finanze, che dovrà individuare anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
  2. b) le spese di notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a).

Sono dovute dall’ente creditore (diverso dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali):

– una quota, trattenuta all’atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell’ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura che sarà anch’essa determinata con il decreto di cui alla lettera a);

– una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1% delle somme riscosse. Tale quota può essere rideterminata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell’andamento della riscossione.

Le quote a carico degli enti creditori di cui sopra sono riversate dall’agente della riscossione al Bilancio dello Stato.

Napoli,li 09/03/2022

Avv. Giuseppe Marino

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