Pericolosissimo non rispondere a inviti e questionari

Controlli ai Professionisti sul quadro RE – Pericolosissimo non rispondere a inviti e questionari dell’agenzia delle entrate, l’omissione  comporta l’inutilizzabilità dei documenti in sede amministrativa e contenziosa.

L’agenzia delle entrate sta inviando via pec inviti a produrre documentazione e notizie  sul quadro RE dei professionisti sezione altri costi.

State attenti alle pec, se vi danno un termine troppo breve chiedete subito un rinvio utiizzando la posta elettronica certificata.

L’omessa risposta e l’omesso invio comporta la impossibilità di utilizzare i documenti in sede amministrativa e contenziosa, una vera e propria preclusione processuale, che apre la strada all’accertamento induttivo.

Riferimenti normativi: L’art. 32 del D.P.R. n. 600/73, lett. d-bis, all’art. 39, c. 2, del D.P.R. n. 600/73, , l’art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 633/72

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.6275/2023 (obbligo di avvisare delle conseguenze e fornire un congruo termine), Cass.ordinanza n. 6092/2022 (fornire un termine congruo), Cass. 16757/2021 (mancata risposta al questionario inutilizzabilità, in sede di verifica si richiede l’intenzionalità)

Fate attenzione, l’agenzia delle entrate deve fornire un termine congruo, avvisare quali siano le conseguenze della mancata risposta. Se non si ottempera potreste salvarvi soltanto dimostrando una causa di forza maggiore non imputabile al contribuente.

Norme di una gravità inaudita e che nessuno ha mai dichiarato incostituzionale. La Cassazione (Cass. 28308/2021, Cass. n. 16548/2018; Cass. n. 2011/2018 e Cass. n. 3442/2021)  ha più volte affermato che “In tema di accertamento tributario, l’inottemperanza del contribuente a seguito dell’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l’inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale dei documenti espressamente richiesti dall’Ufficio.

In poche parole non è consentita una distrazione, tale divieto è incostituzionale le norme sono illegittime per violazione al diritto alla difesa e per irragionevolezza, pertanto sollevate l’eccezione in sede contenziosa, per violazione dell’art 24 della Costituzione che garantisce  che Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Il principio di ragionevolezza trova il suo fondamento normativo nell’art. 3 della Costituzione quale sinonimo di uguaglianza sostanziale al fine di limitare le scelte arbitrarie del legislatore nella sua funzione di produzione normativa.

Dal 09/03/2019 l’allora governo D’Alema, modificò l’art.32 del Dpr 600/73 e parallelamente l’art.52 del Dpr 633/72, inserendo il divieto di utilizzare documenti richiesti dall’agenzia delle entrate e non forniti. Norme che paralizzano in modo irragionevole il diritto alla difesa.

L’art. 32 del D.P.R. n. 600/73 è stato integrato, a opera dell’articolo 25, comma 1 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha aggiunto al testo originario i commi terzo (“Le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa “).

Conseguentemente, è stata aggiunta la lett. d-bis, all’art. 39, c. 2, del D.P.R. n. 600/73, consentendo l’utilizzo dell’accertamento induttivo quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’art. 32, c. 1, nn. 3 e 4, del D.P.R. n. 600/73 o dell’art. 51, c. 2, nn. 3 e 4, del D.P.R. n. 633/72.

Parallelamente, ai fini Iva, l’art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 633/72 dispone che l’inottemperanza agli inviti comporta l’applicazione delle regole II.DD.

L’art. 52, c. 5, del D.P.R. n. 633/72 dispone che “i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi all’ispezione”.

Tale norma è applicabile anche ai fini delle imposte sui redditi per l’esplicito richiamo operato dall’art. 33 del D.P.R. n. 600/73.

L’amministrazione finanziaria è tenuta a dare un congruo termine e ad avvisare che la conseguenza della mancata risposta al questionario da parte del contribuente implica l’inutilizzabilità dei dati successivamente forniti e concedere un termine congruo per adempiere, pena l’illegittimità del successivo avviso di accertamento. In tal senso Cassazione, sentenza 6275 del 2 marzo 2023

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 14 giugno 2021, n. 16757 ha stabilito che la mera condotta inerte del contribuente rispetto all’invio del questionario rende la documentazione richiesta dall’Ufficio inutilizzabile in sede amministrativa e contenziosa. Viceversa, nell’ipotesi di accesso, ispezione o verifica l’inutilizzabilità deve derivare da una condotta intenzionale del contribuente medesimo.

Napoli,li 12/03/2023

Avv. Giuseppe Marino

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