Sanatoria delle irregolarità formali
Non esiste una precisa definizione del concetto di violazione meramente formale, tale mancanza lascia spazio discrezionale all’amministrazione finanziaria a definirne i contorni, che saranno sicuramente oggetto di contenzioso.
La Sanatoria degli errori formali è un ottima occasione per regolarizzare, chi non ha presentato le Li.pe (liquidazioni periodiche Iva invigore dal 2017) per evitare che arrivassero in tempi brevi le cartelle, per l’omessa presentazione degli elenchi intrastat, a mio parere rientra anche l’omessa compilazione dei quadri RU e RS, la cui compilazione è condizione indispensabile per usufruire dei crediti d’imposta. Ottima occasione anche per i commercialisti e altri consulenti intermediari telematici per gli invii tardivi.
In caso di contestazione della possibilità di usufruire della sanatoria degli errori formali, vista la mancata definizione di errore formale e vista la mancanza di una dettagliata elencazione degli errori formali sanabili da parte del legislatore, si può sempre ricorrere a quanto previsto nell’articolo 6 del dlgs n.472/1997 (cause di non punibilità) e dall’articolo 10 della legge n.212/2000 (tutela dell’affidamento e della buona fede-Errori del contribuente).
Gli errori formali possono essere sanabili con il versamento di 200 euro per anno di imposta in unica soluzione entro il 31 marzo 2023 (salvo proroghe), oppure in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute (200 euro per ogni annualità che si intende sanare e con la rimozione delle irregolarità od omissioni, quindi fate attenzione, se si vuole sanare l’omessa presentazione della Li.pe o del quadro RU o RS bisogna presentarli.
Riferimento normativo: comma 168 (articolo 1) della legge di bilancio 2023
Gli errori sanabili
1.La presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformi ai modelli approvati, nonchè l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente; Non rientra l’omessa dichiarazione (Redditi, Iva, Irap o 770) può essere considerata errore formale; Quindi se non avete presentato al dichiarazione non potete sanare alcunchèL’omessa o irregolare presentazione delle Lipe (Le
2. La Liquidazioni periodica Iva) , se ed in quanto l’imposta risulti assolta e non anche quando la violazione abbia avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta; Si rammenta che a decorrere dal 01/01/2017 fù introdotto l’obbligo dal DL. 78/2010 in merito alla trasmissione periodica e telematica dei dati relativi alle liquidazioni IVA.
3L’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
4.l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
5.l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere; ovviamente il pagamento vi salva dalla sanzione, ma non dall’accertamento e quasi sicuramente non vi salva nemmeno dalla preclusione processuale di produrre documenti non esibiti in sede pre contenziosa, norma di una gravita inaudita e che nessuno ha mia dichiarato incostituzionale. La Cassazione( Cass. 28308/2021Cass., 22/06/2018, n. 16548; Cass. n. 2011/2018 e n. 3442/2021) ha più volte affermato che “In tema di accertamento tributario, l’inottemperanza del contribuente a seguito dell’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l’inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale dei documenti espressamente richiesti dall’Ufficio.
6.L’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività; Ad esempio la dichiarazione di inizio attività tardiva per l’apertura della partita iva, può essere sanata.
7.L’erronea compilazione della dichiarazione d’intento che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
8.La tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
9.L’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
10L’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
11.la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione (quindi anche l’omessa o tardiva fatturazione) e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo; la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione (quindi anche l’omessa o tardiva fatturazione) e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
12.La detrazione dell’Iva, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode
13.L’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti il reverse charge, in assenza di frode, e solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
14.L’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, salva l’ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis (ad esempio, quella destinata all’Enea);
15.La mancata iscrizione al VIES.
16.La mancata indicazione dei bonus e dei crediti d’imposta nei quadri RU o RS. Tale opportunità è veramente da cogliere al volo, la omessa indicazione dei crediti d’imposta (ricerche e sviluppo. 4.0 , bonus 100%…) comporta la impossibilità di compensare i crediti, per cui fate molta attenzione, che non ha compilato il quadro approfitti di questa sanatoria.
Non sembra essere applicabile all’omessa compilazione del quadro RW del modello REDDITI, sempre che sia stato presentato. Tale quadro è stato introdotto ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 167/1990 per monitorare le attività detenute all’estero . L’obbligo è esteso anche nonché dai soggetti titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u) del D.Lgs. n. 231/2007. Questo nel caso in cui tali soggetti detengano investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione. Inoltre, tale quadro assolve anche gli obblighi legati al pagamento delle imposte patrimoniali sugli immobili all’estero (IVIE) e delle imposte sulle attività finanziarie all’estero (IVAFE), di cui al D.L. n. 201/2011. Attraverso la compilazione del quadro RW l’Amministrazione finanziaria intende andare a monitorare annualmente le attività patrimoniali e finanziarie che le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia detengono in Paesi esteri. Secondo l’agenzia delle entrate, non può essere applicata la sanatoria all’emersione di attività finanziarie detenute all’estero o alle violazioni sugli obblighi del monitoraggio fiscale interpello n. 326 del 31 luglio 2019che riguarda precedenti condoni. Resta in ogni caso la possibilità del ravvedimento operoso.
Napoli li, 12/03/2023
Avv. Giuseppe Marino