Sanzioni tributarie sproporzionate, il Giudice ha il potere di disapplicarle

Sanzioni Tributarie sproporzionate, il giudice può disapplicare la norma in base al diritto europeo, rivoluzionaria sentenza della Corte di giustizia europea.

La Corte di giustizia Ue causa C-205/20 dell’8 marzo 2022 ha ribadito, che le sanzioni sproporzionate già ritenute di carattere penale (si veda il ne bis in idem europeo sentenza Grande stevens) violano l’art. 49 del CdF che impone il principio della proporzionalità delle sanzioni, ma arriva a riconoscere il potere discrezionale del giudice nazionale di disapplicare le sanzioni in contrasto con il suddetto principio.

Questa sentenza risulta molto interessante specialmente in materia tributaria dove la sanzione arriva al 240%, a mio parere oltre che a tutelare i singoli contribuenti, c’è un interesse generale da tutelare, ossia l’esigibilità delle somme richieste, perché se l’amministrazione finanziaria commina sanzioni così folli, la possibilità di incassare le somme si vanifica.

Non è un segreto che il 90% delle somme iscritte a ruolo sono inesigibili, proprio per questo modus operandi di sanzionare pesantemente chiunque osa evadere che nel tempo si è consolidato.

I giudici che disapplicheranno le sanzioni non renderanno solo giustizia ai contribuenti, ma renderanno più esigibili le somme.

Riferimenti normativi: l’articolo 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue.

Riferimenti giurisprudenziali: Sentenza Corte di giustizia Causa C-205/20 del 08/03/2022

Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue causa C-205/20 dell’8 marzo 2022 contro l’ispettorato del lavoro Austriaco. La Corte di giustizia che ha enunciato due principi interpretativi in materia di sanzioni amministrative, dai quali deriva il conferimento ai giudici nazionali di un larghissimo potere discrezionale di disapplicare le disposizioni sanzionatorie e di ridurre le sanzioni eccessive irrogate da un’autorità amministrativa a un livello compatibile con il principio di proporzionalità previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue.

Il principio di proporzionalità costituisce un principio generale del diritto Ue che vincola gli Stati membri in tutti i settori di attuazione di atti legislativi europei. Avendo ormai da tempo assimilato le sanzioni amministrative di particolare severità alle sanzioni penali in senso stretto (in questo allineandosi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo), la Corte Ue ha precisato, da un lato, che l’articolo 20 della direttiva 2014/67  richiama l’articolo 49, par. 3, della CdF secondo il quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto all’infrazione commessa, e dall’altro che tale principio «ha carattere imperativo.

Napoli 20/04/2022

Avv. Giuseppe Marino

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