Stampa dei registri contabili entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione

Stampa dei registri fiscali termini e modalità di conservazione

I registri contabili vanno stampati entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per evitare problemi, anche se l’interpretazione dell’agenzia delle entrate con la  risoluzione numero 16 del 28 marzo 2022 alquanto restrittiva non tiene conto che nessuna sanzione va comminata se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza, perchè l’integrità e la immodificabilità è comunque accertabile.

Riferimenti normativi: art 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n.357, con. in legge n. 489/94,   art. 12-octies del D.L. n. 34/2019, con. In  legge n. 58/2019

Riferimenti di Prassi:  Risoluzione numero 16 del 28 marzo 2022, circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006, decreto ministeriale 17 giugno 2014, sostitutivo del precedente 23 gennaio 2004

L’art 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 è stato modificato dall’articolo 12-octies del decreto-legge, 30 aprile 2019, n. 34, aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza».

Il legislatore ha inteso estendere l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell’IVA, a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica.

La Risoluzione dell’agenzia delle entrate 16/2022 pero ha chiarito che il decreto ministeriale 17 giugno 2014, sostitutivo del precedente 23 gennaio 2004 impone che  i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono possedere le caratteristiche dell’immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità.

Per documenti informatici rilevanti ai fini tributari la cui elencazione è rilevabile dalla circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006 s’intendono libro giornale e libro degli inventari; – scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali; – scritture ausiliarie di magazzino; – registro dei beni ammortizzabili; registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

L’amministrazione finanziaria fa una distinzione tra tenuta e conservazione.  Per conservazione s’intende il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 ossia entro «i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali» sempre che «non siano scaduti da oltre tre mesi.

l’articolo 5, comma 16, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto che si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall’articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489» ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica; entro tale momento (terzo/sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) vanno posti in conservazione nel rispetto del citato d.m. 17 giugno 2014 – e, quindi, anche del codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e dei relativi provvedimenti attuativi ai quali lo stesso d.m. rinvia – laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati (stampati) in caso contrario.

Napoli,li 03/04/2022

Avv. Giuseppe Marino

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