
L’agenzia delle entrate deve provare il fondamento del maggior valore attribuito all’immobile, non poteno basare la pretesa su presunzioni.
Riferimenti normativi: art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.8376/2024, Cass. n. 12131/2019, Cass. n.9513/2018
Secondo la giurisprudenza di legittimità vale il principio per cui in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria .
Napoli,li 21/04/2024
Avv. Giuseppe Marino